CONGEDI PARENTALI NELLA SCUOLA: ASTENSIONE OBBLIGATORIA E ASTENSIONE FACOLTATIVA PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Le norme si applicano anche ai supplenti. |
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Uil SCUOLA CONGEDI PARENTALI (art. 12)(Le norme a tutela della maternità contenute nel D.L.vo 151-2001 si applicano anche ai supplenti)ASTENSIONE OBBLIGATORIA La lavoratrice madre è tenuta ad astenersi dal lavoro:
Opzioni: i 5 mesi complessivi di astensione obbligatoria possono essere fruiti anche a partire da un mese prima della data presunta del parto e per i 4 mesi successivi, a condizione che un medico specialista della ASL attesti che l'opzione non reca pregiudizio né alla salute della gestante, né a quella del bambino. In caso di parto prematuro:
RIDUZIONE DELL'ORARIO DURANTE IL 1° ANNO DEL BAMBINO La madre ha diritto a:
La riduzione spetta al padre:
In caso di parto plurimo: le ore sono raddoppiate e quelle che si aggiungono possono essere utilizzate anche dal padre ed anche congiuntamente alla madre. INTERRUZIONE SPONTANEA O TERAPEUTICA DEL PARTO L’interruzione che avviene prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata aborto e rientra nelle assenze per malattia. Retribuzione. Nel periodo di astensione obbligatoria alla madre o al padre spetta l'intera retribuzione fissa mensile più le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono in caso di malattia superiore a 15 giorni consecutivi, o in caso di ricovero in ospedale e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, come previsto dall’art. 17, comma 8. Tale periodo è considerato servizio effettivamente prestato anche per l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza. Il padre ha diritto sia alla retribuzione, sia all'astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre:
ASTENSIONE FACOLTATIVA Padre e madre hanno il diritto di astenersi dal lavoro, per ogni bambino nei primi 8 anni, per un periodo di:
Retribuzione I primi 30 giorni (complessivi per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente):
I rimanenti 5 mesi: sono retribuiti al 30% dello stipendio fino ai 3 anni del bambino. Nel periodo successivo (e fino al compimento degli 8 anni) tale retribuzione viene erogata solo se il genitore che richiede il permesso ha un reddito non superiore a 2 volte e mezzo l'importo della pensione minima. Le assenze comprendono anche i giorni festivi, a meno che i periodi di assenza non siano intervallati dal rientro in servizio. Presentazione della domanda. Per la fruizione - anche frazionata- dei periodi di astensione dal lavoro, o per chiedere la proroga, la madre o il padre presentano domanda o inviano Raccomandata A/R al dirigente scolastico, di norma 15 giorni prima dalla data di decorrenza del periodo di astensione; in caso di particolari e comprovate difficoltà personali, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l'inizio dell'assenza. ASTENSIONE DAL LAVORO PER MALATTIA DEL FIGLIO Nel caso di malattia di ciascun figlio, i genitori (anche adottivi o affidatari) hanno diritto ad astenersi dal lavoro alle seguenti condizioni:
Nota Bene: Il diritto si esercita presentando il certificato medico rilasciato da uno specialista della ASL o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. L’amministrazione non può disporre visita fiscale per il controllo della malattia del bambino. |
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 20 Aprile 2016 12:08)