Cosa dice il testo del Governo sulla scuola, sui docenti e gli ATA …
La scheda di analisi dell’intero testo. |
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UIL Scuola, 6 marzo 2015, Scheda di lettura »
UIL Scuola La scheda di analisi dell’intero testo del Governo Elaborazione a cura di Lello Macro | Ufficio studi e Ricerche Uil Scuola TITOLO I - LA SCUOLA E GLI STUDENTI Sezione I- Disposizioni urgenti sull'Autonomia scolastica e l'offerta formativa Articolo 1 - Autonomia scolastica: dopo una elencazione di obiettivi programmatici ( elenco delle buone intenzioni) , si enumerano 4 strumenti senza specificarne le modalità operative concrete: a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina; b) adattamento del calendario scolastico; c) potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; d) program-mazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline. Articolo 2 - Offerta formativa: si afferma che occorre valorizzare, senza indicazioni operative concrete relativa alle modalità, rimandate ad un successivo decreto del MIUR: nel primo ciclo di istruzione: a) musica ed educazione fisica con particolare riguardo alla scuola primaria;b) inglese, anche attraverso l'introduzione della metodologia CLIL; c) educazione alla cittadinanza, per la trasmissione della cul-tura della legalità, dei valori di cittadinanza attiva e di responsabilità per gli interessi collettivi, anche afferenti al pa-trimonio artistico, culturale ed ambientale; nella scuola secondaria di secondo grado: arte, in modo da assicurarne lo studio in tutti i percorsi liceali a partire dalla classe prima; b) arte e territorio, negli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo costruzioni, ambiente e terri-torio e negli istituti professionali, settore servizi, indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera; c) diritto, in particolare nel primo biennio dei percorsi ave tale insegnamento non è previsto, quale insegnamento fina-lizzato alla trasmissione dei valori di educazione alla cittadinanza attiva e responsabilità per gli interessi collettivi; d) economia, in particolare nel secondo biennio dei percorsi ove tale insegnamento non il previsto, quale insegnamento finalizzato all'alfabetizzazione economico-finanziaria e all'educazione alla autoimprenditorialità. Per tutte le scuole: avvio di attività didattiche e formative riguardanti: a) logica e pensiero computazionale, utilizzo e applicazione dei dati; b) cittadinanza digitale ed educazione ai media; c) artigianato e produzione digitale. […Omissis…] Articolo 6 - Percorsi di istruzione degli istituti professionali e Istituti Tecnici Superiori Si prevede la confluenza di parte dell’istruzione professionale nell’istruzione tecnica in un nuovo settore denominato “Servizi”; si ridisegna il funzionamento degli Istituti Tecnici Superiori. Sezione III - Disposizioni urgenti In materia di inclusione Articolo 8 - Inclusione degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali Viene ridefinita l’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che andranno inseriti nell’anagrafe nazionale degli studen-ti; viene istituito un Albo territoriale degli insegnanti di sostegno; i docenti che hanno alunni disabili o BES dovranno dedicare una quota orari delle attività funzionali all’insegnamento ai loro percorsi individualizzati. Articolo 9 - Inclusione scolastica degli alunni stranieri Nell’assegnazione degli organici alle scuole si dovrà tenere conto degli alunni stranieri; possono essere istituiti speci-fici laboratori linguistici e corsi opzionali di lingue non comunitarie. TITOLO II - LA SCUOLA E I DOCENTI Sezione I - Disposizioni urgenti in materia di organico dell'autonomia e di assunzioni Articolo 10 - Organico dell'autonomia Dall’a.s. 2016/17 gli organici diventano triennali. Per finanziare i nuovi organici sono previste risorse pari a: 680 milioni nel 2015; 2,38 miliardi nel 2016 e via via cre-scendo fino a 3 miliardi a partire dal 2025, sia per l’incremento dei posti comuni e curricolari che per quelli dell’autonomia, da calcolarsi anche in relazione alle nuove attività di cui agli artt. 1 e 2. Gli organici dell’autonomia sono individuati, oltre che in base al numero di classi e in relazione alle aree a rischio, aree interne, e a forte processo immigratorio anche in relazione a nuove “zone di educazione prioritaria”, caratteriz-zate da elevati tassi di dispersione scolastica, e a sostegno dell'occupazione femminile, da definirsi con le Regioni. Il personale docente in esubero rispetto all'organico provinciale confluisce nell'organico dell’autonomia. II personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. I dirigenti scolastici utilizzano il personale docente dell’organico dell’autonomia anche su posti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, seppur non in possesso della relativa abilitazione, purché possegga ti-tolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concor-so, fermo restando il trattamento stipendiale della qualifica di appartenenza. Fatta salva la mobilità d'ufficio, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, il personale docente di ruolo permane nell'istituzione scolastica, sede di titolarità, per almeno un triennio. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia per la scuola secondaria di primo grado è de-terminato in relazione al fabbisogno complessivo dell'istituto comprensivo o dell'istituzione scolastica autonoma di primo grado. Conseguentemente, il personale docente è assegnato all'istituzione scolastica nella sua interezza Gli insegnamenti aggiuntivi di cui all'articolo 2 per il primo ciclo sono svolti dai docenti dell'organico dell'autonomia che sono assegnati complessivamente alle scuole del primo ciclo di istruzione in qualità di specialisti e mantengono il trattamento e la qualifica contrattuale di appartenenza. Quota parte della dotazione organica dell'autonomia è destinata ai docenti con le funzioni di mentore ed a quelli con le funzioni di staff ed è distribuita tra le regioni, le province e le istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni. (In prima applicazione, per ciascuna scuola, sono individuati due docenti mentori. Il numero di docenti con funzioni di mentore e di staff è gradualmente incrementato sino a quindici per cento della dotazione organica. La funzione di mentore è riservata a docenti a tempo indeterminato; Il mentore è nominato dal dirigente scolastico, tenuto conto dei crediti maturati e del curriculum professionale, sentito il Collegio dei docenti. Svolge funzioni di supporto didattico e di coordinamento delle attività di formazione e di valutazione dei docenti, nonché le funzioni proprie del profilo di appartenenza; può svolgere, funzioni di tutoraggio dei docenti in periodo di formazione e pro-va. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con la funzione di do-cente di staff. In sede di prima attuazione, la designazione dei docenti mentori è effettuata dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti, tenuto conto dei titoli didattici e dei titoli professionali e culturali, nonché dello svolgimento di incarichi e di funzioni strumentali all'insegnamento. II docente di staff è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto del curriculum professionale; svolge funzioni di coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali della scuola, oltre le funzioni proprie del profilo di appartenenza. La funzione, con la relativa indennità, ha durata triennale, è rinnovabile ed è incompatibile con quella di docente mentore. Docenti mentori e di staff, in caso di mobilità, rinuncia o revoca, perde tale funzione e con essa la relativa indennità. […Omissis…] Articolo 12 - Piano assunzionale straordinario Per l’anno scolastico 2015/16 IL Miur è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo inde-terminato nei confronti di tutti i vincitori e gli idonei del concorso bandito con d. n. 82 del 24 settembre 2012 e di coloro che risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che ne facciano domanda, nel limite, per ciascuna classe di concorso, dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia; i posti che rimangono vacanti sano coperti mediante ricorso alle graduatorie di istituto o, se necessario, alle graduatorie delle scuole viciniori. Il piano di assunzioni è articolato per modalità e in fasi, in ordine di sequenza: a) personale inserito negli elenchi di sostegno: 50% da concorso e 50% dalle GAE, nei limiti dell’organico di sostegno, con possibilità di compensazione tra i due gruppi, e secondo la loro scelta relativa ai gradi di istruzione, mentre per la sede i primi possono indicare la provincia, i secondi solo la regione; b) per gli altri posti: sempre 50% + 50%, esprimendo, nell’ambito della Regione, l’ordine di preferenza tra le provin-ce; c) i posti comuni che residuano sono assegnati agli iscritti nelle GAE, ed a questa fase non partecipano i vincitori ed idonei ai concorsi iscritti anche nella GAE; d) coloro che non sono stati assunti nelle fasi precedenti sono assunti nei posti residuati a livello nazionale, con pre-cedenza per gli idonei e i vincitori di concorso. Se tra gli interessati alle fasi b), c), d), ci sono specializzati sul sostegno, essi sono assunti prioritariamente sui posti di sostegno ancora disponibili e, in subordine sulla loro classe di concorso secondo il loro punteggio e, a parità di que-sto, dando priorità al grado di istruzione superiore La proposta di assunzione deve essere accettata entro 10 giorni dalla sua ricezione a pena della decadenza dal dirit-to a qualsiasi nomina. I posti non coperti per rinuncia non possono essere assegnati in nessuna delle altre fasi. Tutte le operazioni (dalle domande di assunzione all’accettazione) sono gestite on-line dal sistema informativo del Miur. Sono esclusi dal piano di assunzioni i docenti già in servizio nello Stato con contratto a tempo indeterminato even-tualmente presenti nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei e nelle GAE e coloro che non sciolgono eventuali ri-serve sul conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2015. Dal 1° settembre 2015 sono soppresse le graduatorie dei vincitori ed idonei e le GAE, comprese quelle del persona-le educativo; sono soppresse anche le graduatorie dei concorsi antecedenti l’anno 2012. Le graduatorie d’istituto di 1ª fascia sono efficaci fino all’anno scolastico 2016/17 esclusivamente per coloro che non rientrano nel presente piano straordinario di assunzioni. […Omissis…]
TITOLO VI - Norme finali e transitorie Articolo 37 - Termini e decorrenze Per l’attivazione degli organici dei posti curricolari e di sostegno valgono le norme vigenti; per gli organici dell’organico potenziato gli aumenti saranno operativi dall’a.s. 2015/16 secondo percentuali (non definite) per i di-versi ambiti disciplinari. Per l’anno 2015/16 i posti “aggiuntivi” non saranno utili ai fini della mobilità territoriale e professionale per il per-sonale già in servizio. Il personale neo assunto non partecipa alla mobilità fino all’a.s. 2017/18 incluso e alle operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il 2015/16. In prima applicazione, le reti di scuole coincidono con gli i distretti scolastici codificati per la mobilità. I soprannumerari trasferiti d’ufficio nel 2015/16, sono utilizzati, per quell’anno, nella sede di precedente titolarità. Il periodo di prova per i neo-assunti con decorrenza giuridica diversa da quella economica, sarà effettuato nell’anno di effettiva presa di servizio. Articolo 38 - Deroghe Per il personale assunto entro il 2014/15 non si applica il blocco triennale della mobilità interprovinciale. Articolo 39 - Abrogazioni Sono abrogate:
Articolo 40 – Copertura finanziaria Non sono indicate cifre. |
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Ultimo aggiornamento (Domenica 08 Marzo 2015 00:22)