La scheda preparata dalla UIL SCUOLA RUA.

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Federazione
UIL Scuola RUA
Comunicato Documentazione
Roma, 04 Novembre 1946

DPCM 3 novembre:
le misure per la scuola

Il nuovo Dpcm è in Gazzetta Ufficiale dal 4 novembre con validità dal 6 novembre al 3 dicembre 2020.

Le misure valgono sull’intero territorio nazionale con regole e divieti diversi qualora si tratti di zone ad elevata gravità (Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”- Arancione -) e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità (Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”- Rossa-).

>>> Nella scheda le misure previste per la scuola
LA SCHEDA UIL SCUOLA
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


D.P.C.M.
DEL 3 NOVEMBRE 2020
MISURE VALIDE DAL 6 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE

Scheda di sintesi UIL SCUOLA

Il nuovo Dpcm è valido dal 6 novembre al 3 dicembre2020

Le misure valgono sull’intero territorio nazionale con ulteriori regole e divieti qualora si tratti di zone ad elevata gravità (Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”) e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità(Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”).

MISURE PER LA SCUOLA VALIDE NELLE REGIONI “GIALLE”

(RISCHIO MODERATO)

•Abruzzo •Basilicata •Campania •Emilia Romagna •Friuli Venezia Giulia •Lazio •Liguria •Marche •Molise •Provincia autonoma di Trento e Bolzano •Sardegna •Toscana •Umbria •Veneto

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA

•Scuole secondarie di secondo grado: il 100 per cento delle attività sono svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza.

2•Scuole della infanzia, primaria e I grado: le attività didattiche si svolgono in presenza.

ATTENZIONE! Possibilità di svolgere comunque attività in presenza:

•qualora sia richiesto l’uso di laboratori;

•sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

Scuola primaria e di I grado: La mascherina è obbligatoria a scuola anche se si è seduti al banco.

VIAGGI D’ISTRUZIONE E ORGANI COLLEGIALI

Per tutte le scuole di ogni ordine e grado:

•Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche.

Sono fatte salve:-le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro);-le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

•Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte solo con modalità a distanza.

•Il rinnovo degli organi collegiali avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

CONCORSO STRAORDINARIO

Sono sospese le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado (posto comune e sostegno).

IN AGGIUNTAPER LE REGIONI “ARANCIONI” DI ELEVATA GRAVITÀ (RISCHIO MEDIO-ALTO):

•PUGLIA •SICILIA

SPOSTAMENTI CONSENTITI

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ESCLUSIVAMENTE
PER LE REGIONI “ROSSE” DI MASSIMA GRAVITÀ
(RISCHIO ALTO)

•Calabria •Lombardia •Piemonte •Valle d’Aosta

IN AGGIUNTA
MISURE E RESTRIZIONI RISPETTO ALLE REGIONI “GIALLE” E “ARANCIONI”

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA

•Svolgimento dell’attività in presenza:

-Infanzia;
-Primaria;
-primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado.

•Svolgimento dell’attività esclusivamente con modalità a distanza:
-secondo e terzo anno della scuola secondariadi I grado;
-tutte le classi della scuola secondaria di II grado.

ATTENZIONE! Possibilità di svolgere comunque attività in presenza:
•qualora sia richiesto l’uso di laboratori;
•sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

SPOSTAMENTI CONSENTITI

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

LIMITAZIONE DELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I dirigenti scolastici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

LE ALTRE MISURE
(IN SINTESI
PER LE REGIONI “GIALLE”

•Abruzzo •Basilicata •Campania •Emilia Romagna •Friuli Venezia Giulia •Lazio •Liguria •Marche •Molise •Provincia autonoma di Trento e Bolzano •Sardegna •Toscana •Umbria •Veneto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

•È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

•Indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.

Eccezioni:

•nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;•per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; •per i bambini di età inferiore ai sei anni;

•per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

DISTANZA DI SICUREZZA

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

FEBBRE MAGGIORE DI 37,5°

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi)) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

SPOSTAMENTI

Dalle 22 fino alle 5 del mattino del giorno successivo sono vietati gli spostamenti, salvo per comprovati motivi di salute, lavoro o di necessità. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ACCESSO AI PARCHI

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

EVENTI SPORTIVI

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

TRASPORTI

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

CENTRI COMMERCIALI

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi e edicole.

RISTORAZIONE

•le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;

•il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

•dopo le ore 18,00è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

•resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

•resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

ATTIVITÀ SOSPESE

Sono sospese le attività di:•palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

•sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

•spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

•ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

•feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

•convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; •mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

•svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

•Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandatodi non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

•tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

•nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

•è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

PER LE REGIONI “ARANCIONI”

•PUGLIA •SICILIA

ULTERIORI DIVIETI E RESTRIZIONIRISPETTO ALLE REGIONI “GIALLE”

SPOSTAMENTI

Sono vietati gli spostamenti (indipendentemente dall’orario) fra regioni e comuni salvo per comprovati motivi di salute, lavoro o di necessità o per garantire la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori considerati “zone arancioni” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

TRASPORTI

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

RISTORAZIONE

•Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

•Resta consentita:

-la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;

-fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

REGIONI “ROSSE”

•Calabria •Lombardia •Piemonte •Valle d’Aosta

ULTERIORI DIVIETI E RESTRIZIONIRISPETTO ALLE REGIONI “GIALLE” E “ARANCIONI”

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento (indipendentemente dall’orario) in entrata e in uscita, nonché all’interno dello stesso comune, salvo comprovati motivi di salute, lavoro o di necessità o per garantire la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori considerati “zone rosse” è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

ATTIVITÀ SOSPESE

Sono sospese le attività:•commerciali al dettaglio.

•dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

•la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

•tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta

•i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. •

estetisti.

Restano comunque aperti:

•le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

•mense e catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

•la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

•le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

•gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

•parrucchieri e barbieri.

ATTIVITÀ MOTORIA

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

LIMITAZIONE DELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Comunicato stampa
Roma, 4 novembre 2020


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_CS-Dcm_04NOV2020 = RS_2020-10-04»
RS non ha merito e non è titolare dei contenuti raccolti. Il materiale è conservato quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

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< N.d.R.

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