Disegno di Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione: la memoria della UIL Scuola
Audizione Commissioni Cultura Camera e Senato: 7 Aprile 2015. |
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UIL Scuola, 7 aprile 2015, Memoria »
UIL SCUOLA Memoria UIL SCUOLA Articolo 2: Autonomia scolastica. La UIL Scuola non condivide il rafforzamento del ruolo del dirigente così come richiamato all'art. 2: crediamo che la specificità dell'autonomia scolastica si concretizzi essenzialmente nella centralità della didattica come “garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale” (DPR. 275), che richiede, semmai, un rafforzamento ed una modernizzazione nel funzionamento del collegio dei docenti. Occorre evitare uno sbilanciamento di poteri e puntare su una organizzazione per dipartimenti e su figure professionali provenienti dall'area docente, di coordinamento e promozione delle innovazioni, di valutazione, formazione e ricerca. Sempre in merito all'art.2, proponiamo di rivedere la tempistica della definizione ed assegnazione alle istituzioni scolastiche dell'organico dell’autonomia: riteniamo infatti che vada prima prevista la fase dell'assegnazione dell'organico, e sulla base di tale organico la scuola, con i suoi organi, può definire il piano delle attività; in base al testo, invece, si prefigurerebbe una prima fase, di fatto virtuale, una sorta di elenco dei bisogni o delle aspettative, cui dopo quattro mesi, viene data risposta dal Miur in base alla effettiva disponibilità finanziaria e di organico. Non si condivide che il piano sia di competenza esclusiva del dirigente: occorre, a nostro parere,prevedere competenze per gli insegnanti e per altri aspetti del consiglio di istituto. Occorre prevedere un diverso equilibrio nel rapporto tra le diverse componenti. La galassia scuola si regge su un efficace equilibrio dei diversi soggetti della comunità scolastica. Articolo 6: Organico dell’autonomia. Si propone di modificare, per l'organico dell'autonomia, l'impianto previsto per l'assegnazione degli insegnanti alle scuole: la modalità risulta farraginosa e di difficilissima applicazione pratica, nonché limitata dalle rigidità introdotte, simili alle attuali, in cui prevalgono le esigenze di contenimento di spesa. Nell'utilizzo del personale, nel testo del ddl, risulta prioritario l'uso per le supplenze brevi, determinando impossibilità di dare consistenza al piano della scuola e si determina un doppio canale di organico della scuola, che diviene triplo, in caso di trasferimento di personale proveniente da altra scuola. Le modalità' di assegnazione sono, a nostro parere da rivedere: è assolutamente da evitare l'assegnare il potere di scelta ad una unica persona, il dirigente. Anche su questo aspetto, dopo quello relativo alla definizione del piano delle attività, l'idea di un soggetto monocratico con poteri decisionali contrasta con aspetti peculiari del sistema scolastico, che deve mantenere il suo cuore pulsante nella didattica, che è in capo alla professionalità docente, alla complessità della relazione con gli studenti, alla specificità del processo educativo, alla personalizzazione dell'insegnamento, alla libertà di insegnamento. C'è poi, una difficoltà assolutamente insuperabile, nelle modalità di scelta: se viene meno la graduatoria degli insegnanti per la scelta, se non c'è una fase concorsuale di rete per individuare gli insegnanti da assumere, se non ci può essere una graduatoria di dirigenti per la scelta, in presenza di insegnanti, tutti già assunti, è davvero impossibile capire come si realizzerebbe l'incontro tra dirigenti che contemporaneamente hanno il potere di scegliere e docenti che di trovano di fronte a più o meno scelte. Ci pare che se non venisse apportata una sostanziale modifica, nel momento delle nomine ci si troverebbe di fronte ad un vero pasticcio. Articolo 7: Competenze del dirigente scolastico. Si propone di riformulare tale articolo, intervenendo sulle competenze dei diversi organi della scuola dell'autonomia, dal collegio dei docenti al consiglio di istituto. Lasciare invariate le norme del 1974 sugli organi collegiali e affidare competenze e poteri esclusivi al dirigente, pare non solo squilibrato, ma in contrasto con l'autonomia didattica come cuore dell'autonomia scolastica. Al dirigente, come figura monocratica e solitaria, vengono affidati compiti in materia di definizione del piano dell'offerta formativa, di assegnazione di retribuzione accessoria, di valutazione degli esiti formativi e delle metodologie didattiche. Tutto ciò senza strutture valutative e di supporto specificamente formate e professionalmente competenti. Con tale formulazione dell'art. 7 si prefigura una scuola autonoma priva del necessario equilibrio di competenze e si rischia di far venir meno la specifica funzione del sistema scolastico, con la sua forte connotazione culturale. Articolo 8: Piano assunzionale, e articolo 12: Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento. Si condivide l'obiettivo di fondo, di porre le basi per un effettivo superamento dell'attuale sistema che ha riprodotto precariato, con alti costi per i precari, incertezza per il sistema e per il personale. Il superamento delle graduatorie e il normale modo di accesso all'insegnamento per concorso e formazione iniziale nelle scuole, anziché con percorsi a pagamento universitari, è condiviso, ma richiede una diversa modalità nel definire una fase transitoria, per non penalizzare ingiustamente insegnanti (es. docenti abilitati nelle graduatorie di seconda fascia), e per non disperdere competenze e professionalità acquisite, con esperienza sul campo e/o con superamento di prove concorsuali. Si tratta di prevedere un piano pluriennale di assorbimento delle graduatorie di seconda fascia e far partire i concorsi sui posti vacanti. Va eliminato l'art. 12, dove prevede la impossibilità' di contratti a termine per coloro che hanno già tre anni di contratto. La normativa europea richiama il nostro paese a non prevedere reiterazione di contratti a termine, se non per particolari ed esplicitate tipologie, ma ciò per favorire contratti a tempo indeterminato, non certo per determinare di fatto licenziamenti, stante che, per mancanza di concorsi, molti insegnanti svolgono la loro funzione da oltre nove anni su posti vacanti, con contratti reiterati. Per questi va previsto un piano di immissioni in ruolo. In tale piano va prevista anche la scuola dell’infanzia. Articolo 10: Carta per aggiornamento docenti. Si condividono i contenuti e la formulazione dell'articolo, che rappresenta un modo efficace di riconoscere specificità professionale e di dare un supporto concreto per le spese che si sostengono per il proprio esercizio professionale. Per quanto attiene la formazione obbligatoria, si propone di rinviare la modalità attuativa alla sede contrattuale, trattandosi di materia che attiene al rapporto di lavoro. E' certo che la formazione continua, l'aggiornamento professionale, sono aspetti intrinseci della funzione docente, ma è il contratto la sede propria per definirne modalità, orari, retribuzione, intreccio con la progressione economica. Il testo prefigura un principio di obbligatorietà che, se non regolato nel contratto, può determinare confusione ed arbitrio nonché diffuso contenzioso. Articolo 11: Valorizzazione del merito del personale docente. Si condivide la scelta di lasciare l'attuale progressione economica e di prevedere risorse aggiuntive per il cosi detto merito. Si propone che il testo si limiti agli obiettivi e alla disponibilità finanziaria e rinvii alla sede contrattuale per definire le modalità di attribuzione, che possono essere riferite alla singola scuola o ad opportunità di carriera con figure specifiche, per funzioni comunque connesse all’insegnamento. Si propone una norma generale che rinvii al contratto di lavoro la definizione degli aspetti che attengono al rapporto di lavoro (orario, retribuzione, progressione economica, diritti e doveri, organizzazione del lavoro, contrattazione decentrata di scuola). Per tali aspetti registriamo una delle principali criticità del testo, in quanto tutto viene assunto dalla legge, togliendo ogni possibilità di condivisione del personale ed ogni specifico ruolo di rappresentanza negoziale alle organizzazioni sindacali titolari di negoziato, sulla base della rappresentatività certificata per iscritti e voti alle elezioni delle RSU. Paradossalmente gli insegnanti sarebbero gli unici lavoratori dipendenti cui viene eliminato il contratto di lavoro, e non saremmo lontani da un rapporto simile a quello dei sudditi. Insistiamo perché' venga evitata alla scuola tale situazione che ne minerebbe la qualità. Facciamo notare che non vi è alcun riferimento al personale ATA ed ai servizi complementari, tecnici ed amministrativi, che hanno bisogno di supporto e di una forte fase di modernizzazione, soprattutto nella tipologia degli organici. In termini generali evidenziamo due criticità presenti nell'insieme dell'impianto legislativo. La mancanza di una scelta che prefiguri un piano pluriennale di investimento per un graduale riequilibrio della spesa pubblica a favore dell'istruzione, stante che, ad oggi, dati euro, l'Italia è ancora all'ultimo posto tra i paesi europei, nel rapporto spesa per istruzione spesa pubblica. La seconda riguarda l'insieme delle deleghe, che riguardano aspetti fondamentali per il futuro non solo della scuola ma del paese, per le connessioni che ci sono nel sistema educativo e formativo con lo sviluppo civile, sociale ed economico. Tali deleghe sono dei semplici titoli, non ci dono obiettivi e contenuti che il Parlamento dovrebbe indicare al Governo per l'esercizio della delega stessa e per i contenuti da inserire nei testi dei decreti. Per questo auspichiamo un dibattito con i tempi necessari per un approfondimento e per una condivisione politica, tale da evitare ulteriori scossoni alle scuole che, in questi anni, hanno vissuto con difficoltà i continui e contraddittori processi riformatori. Esprimiamo condivisione per gli articoli riguardanti gli istituti tecnici superiori ed il legame con il mondo produttivo, con il rafforzamento dell'alternanza scuola/lavoro. Senza voler interferire su materia di competenza del Parlamento, evidenziamo come sul piano tecnico, per garantire dal primo settembre la nomina dei centomila docenti a copertura sia dei posti vacanti che dei nuovi posti di organico dell'autonomia, occorrono tempi molto stretti di approvazione, che ci paiono incompatibili con i tempi di un disteso dibattito parlamentare su materie che intervengono sul futuro del nostro sistema scolastico, quindi del nostro paese. Per tale ragione proponiamo uno stralcio del piano assunzionale, su cui, per motivi di urgenza prevedere lo strumento del decreto legge. Comunemente alle altre organizzazioni sindacali evidenziamo le principali criticità su cui auspichiamo che il Parlamento intervenga con radicali modifiche, in merito a: Ruolo del dirigente scolastico; Precariato; Contratto di lavoro. |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 07 Aprile 2015 21:36)