La scheda della UIL Scuola con “… Indicazioni, accorgimenti, numeri che riguardano tutti e che forniscono riferimenti anche alle scuole, sia pure nell’attuale contingente minimo di presenze...”

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Federazione UIL SCUOLA RUA
Documentazione
Roma, 23 Marzo 2020

Gestione del Rischio Coronavirus nell’ambito scolastico: domande e risposte

Una scheda che riassume le principali informazioni utili in relazione all’emergenza sanitaria in atto. Indicazioni, accorgimenti, numeri che riguardano tutti e che forniscono riferimenti anche alle scuole, sia pure nell’attuale contingente minimo di presenze.

LA SCHEDA
[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL Scuola RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


Estratto

SCHEDA A CURA
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Gestione del Rischio Coronavirus nell’ambito scolastico
Domande e risposte

1. Che cosa sono Coronavirus e COVID-19?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti perché causano malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore

• altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, il Direttore generale dell’Oms T. Ghebreyesus.

Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d’urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (D.L. 6/2020).

L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus.

Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su:

  • Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
  • FAQ - Covid-19, domande e risposte http://www.salute.gov.it/ portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228#1
  • Regione del Veneto, COVID-19 negli ambienti di lavoro: https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro
  • Numero di pubblica utilità dall’Italia: 1500
  • Istituto Superiore di Sanità, Epicentro: www.epicentro.iss.it/ coronavirus/
  • Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, bollettino Coronavirus: www.inmi.it/bollettino-coronavirus

[…Omissis…]

3. Come si procede alla valutazione dei rischi per COVID-19 da parte del Dirigente scolastico (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)?

Il Covid-19, può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L’obbligo per il dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, della valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Dirigente scolastico a gestire correttamente il rischio biologico per il personale docente, educativo e ATA.

I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono:

A) l’infettività;
B) la patogenicità;
C)la virulenza
D) la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione, quindi, possiamo analizzare come si deve comportare il Dirigente scolastico verso questo particolare agente biologico.

Il Dirigente scolastico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosidetto “Rischio Biologico”. Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata.

Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Dirigente scolastico non deve aggiornare il DVR.

Stante però la situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Dirigente scolastico può considerare un’integrazione al DVR Biologico specificando il “nuovo” agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come Rischio Biologico. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla comprensenza di esseri umani sul sito di lavoro.

Il Dirigente scolastico quindi dovrà verificare che sia stata fatta corretta formazione e informazione al personale docente, educativo e ATA sulla Gestione del Rischio Biologico.

Le procedure che il Dirigente scolastico, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il RSPP, il RLS e gli ASPP, deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette.

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia, il Dirigente scolastico può comunque valutare insieme al Servizio Prevenzione Protezione nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico.

4. In che cosa consiste la comunicazione specifica del Dirigente scolastico, sul rischio agenti biologici virali ad ogni personale scolastico e a RLS?

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutto il personale scolastico (e a tutte le persone presenti nella scuola) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del D.Lgs 81/2008 e, a maggior ragione, affinché il personale scolastico possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi in qualunque zona del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento rafforzato" di cui al DPCM 9 marzo 2020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9 marzo 2020, il Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro dovrebbe consegnare ad ogni lavoratore che è in servizio nella scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche (e ogni lavoratore dovrebbe richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:

1) di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro:

A) il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)

B) e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;

2) di avere adottato a scuola misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra il personale scolastico, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa-scuola e viceversa ecc.;

3) che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8 marzo 2020).

4) che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

5) indicazione di misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate.

5. Quali sono le misure per la Privacy?

Il Garante della Privacy nella nota del 2 marzo 2020 ha invitato i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, sottolineando che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. collaboratore scolastico in portineria) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti. (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9282117).

6. Quali sono modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa (smart working)?

Il lavoro flessibile (smart working) è previsto al fine di non interrompere del tutto l’attività amministrativa.

 È una modalità per la cui attivazione l’esercizio del potere del dirigente scolastico può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche situazioni e degli elementi che le caratterizzano. In questo quadro è necessario che le scuole prevedano misure adeguate a contemperare le esigenze indifferibili del servizio e la necessaria tutela della salute del personale docente, educativo e ATA. Le misure adottate, nel quadro generale di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale diritto all’istruzione. Alla luce del decreto #CuraItalia pubblicato in data 17 marzo i Dirigenti scolastici fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica devono adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto”. Si tratta in sostanza di mantenere “attive” e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio. In breve, l’operatività dell’Istituzione deve funzionare attraverso il lavoro da casa. La ratio risiede nella norma, peraltro cogente, di carattere generale, di stare a casa e non si devono tollerare presenze a scuola senza le relative (personali) attività lavorative.

Di seguito alcune indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto:

Personale docente ed educativo

• Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (al momento fino al 03 aprile);

• Rinviare le riunioni di carattere collegiale in presenza e adottare la modalità telematica solo per motivi di urgenza comprovata.

Dirigente scolastico e personale ATA

Per il Dirigente scolastico non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica.

[Estratto]

11. Quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale da utlizzare?

Per Dispositivi di Protezione Individuale, si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il dirigente scolastico a seguito della valutazione dei rischi deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori (Art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I lavoratori a loro volta avranno l’obbligo di:

  • Utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
  • Aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
  • Non apportare modifiche ai DPI forniti;
  • Segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
  • Verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI;
  • Seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo. (Artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a: A) Protezione delle vie respiratorie; B) Protezione degli occhi; C) Protezione delle mani; D) Protezione del corpo.

In particolare si prende in esame sulle protezioni delle vie respiratorie perché proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali la morte, o danni irreversibili alla salute per l’esposizione ad agenti biologici nocivi (classificate come DPI di III Categoria).

I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

A) FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;

B) FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;

C) FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.

Con TLV che rappresenta il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati:

NR: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
R: filtro riutilizzabile;
D: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione.

In alternativa, è possibile utilizzare semi maschere facciali con filtri che proteggono a seconda del filtro utilizzato, da gas e/o aerosol.

I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3.

Il fattore di protezione assegnato APF e il TLV per le tre categorie sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso.

Si rammenta l’importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI, seguendo le indicazioni fornite dai fabbricanti.

Per la protezione dal nuovo COVID-19 sono consigliati i facciali filtranti monouso FFP2 o FFP3 oppure semi maschere facciali con filtri P2 o P3.

Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie vanno indossate:

  • Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
  • Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratori;
  • Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.
  • Se sei addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

L’utilizzo di mascherine e filtri facciali non è necessario per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

La mascherina di tipo “chirurgico” può, invece, essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

12. Quale è la procedura per la pulizia di tutti gli ambienti della scuola?

Le superfici da sottoporre al trattamento sono:

1) Pavimenti
2) Muri e divisori
3) Scrivanie e Cattedre
4) Porte e maniglie
5) PC Portatili e Tablet
6) LIM
7) Tastiere
8) Telecomandi
9) Schermi
10) Finestre
11) Sedie
12) Tavoli
13) Pulsantiere
14) Interruttori
15) Telefoni
16) Tutte le altre superfici esposte

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro (Aule, aula magna, laboratori, palestre, corridori, scale, ascensori, uffici della DS, DSGA, Segreteria didattica e amministrativa, ecc.), debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.

Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dall’autorità sanitarie locali che un componente del personale scolastico è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate:

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione).

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, scrivanie e cattedre e tutte le superfici dei servizi igienici e sanitari.

Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

L’Istituto Superiore della Sanità rende disponibili alcune indicazioni per gli ambienti chiusi sulla gestione sicura della quotidianità, diventata particolare in questo periodo di Coronavirus. In particolare sul ricambio d’aria negli uffici e in tutti i luoghi chiusi, all’uso dei prodotti detergenti per sanificare le superfici. Dagli impianti di ventilazione alla pulizia regolare dei filtri. Dalla manutenzione ai dosaggi dei detergenti.

[…Omissis…]

[N.d.R.> Il documento integrale è scaricabile dal sito della UIL Scuola*, in formato PDF, "FAQ-Coronavirus", 469 KB)]


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web portali, esterni, ai link*»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL Scuola
Dove


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Link/siti
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^Fonte» Fed. UIL SCUOLA RUA_Dcm_23MAR2020 = RS_2020-03-24»
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Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Marzo 2020 20:14)

 

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