Giorni di congedo retribuito per i padri lavoratori
Legge 92 del 28 giugno 2012, art. 4, c. 24 e decreto del MLPS di concerto con il MEF, del 22 dicembre 2012. |
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UIL Scuola, 23 gennaio 2012, Scheda di lettura
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Tre giorni di congedo retribuito per i padri lavoratoriDa fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio I riferimenti normativi:
L’ articolo 4, c. 24 della legge 92 del 28 giugno 2012 stabilisce che: “il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima”. Il 22 dicembre 2012, Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, ha emanato il decreto che stabilisce le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio e di quello facoltativo. Dai due provvedimenti si desume quanto segue.
In merito ai due giorni di congedo facoltativo che il padre può prendere a condizione che la madre rinunci a 2 giorni di congedo di maternità, evidenziamo che l’art. 16 del D. Lgs. 151/2001 dispone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto. Rileviamo pertanto che la legge 92/2012 consente che riprenda servizio prima del tempo una donna che un’altra legge (la 151/2001) obbliga a non lavorare disponendo l’astensione obbligatoria. Prendiamo comunque positivamente atto di questa nuova misura di sostegno alla genitorialità. |
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Ultimo aggiornamento (Sabato 26 Gennaio 2013 01:43)