E aggiungiamo: doverosa in modo particolare nel settore pubblico senza dover andare per tribunali.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Comunicato, 27-03-2017
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LA UIL SCUOLA DI MILANO RICORRE AL GIUDICE DEL LAVORO PER CONDOTTA ANTISINDACALE DI UN DIRIGENTE SCOLASTICO.
IL GIUDICE, ACCERTATA LA CONDOTTA ANTISINDACALE, ORDINA LA NON REITERAZIONE E L’AFFISSIONE DELLA SENTENZA ALLA BACHECA SINDACALE DELL’ISTITUTO.

Con sentenza depositata il 9 marzo 2017, il Giudice del Tribunale di Milano – sez. Lavoro –

  • ha accertato la natura antisindacale posta in essere dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo […Omissis…] di Milano nei confronti della UIL Scuola di Milano per violazione dell’art. 6 del CCNL Scuola 2006/09;
  • ha ordinato al Dirigente scolastico di astenersi dal reiterarla in futuro e a rimuoverne gli effetti;
  • contestualmente ordina al Dirigente scolastico di provvedere all’affissione del provvedimento nella bacheca sindacale dell’I.C.S. “Cardarelli-Massaua” per trenta giorni;
  • condanna la parte resistente (l’Istituto scolastico), al pagamento delle spese e competenze del procedimento.

Il ricorso è stato patrocinato dalla UIL Scuola di Milano.

Una sentenza che pone finalmente fine ad un comportamento arbitrario del Dirigente scolastico che di fatto negava i diritti e le prerogative sindacali della contrattazione a danno degli interessi dei lavoratori e della scuola.

I fatti:

Il Dirigente Scolastico, dinanzi alla richiesta da parte della UIL Scuola più volte reiterata, della documentazione inerente l’informazione successiva per l'a.s. 2014/15 e l'informazione preventiva per l'a.s. 2015/16, non dava alcun riscontro.

La UIL Scuola avviava la procedura di raffreddamento senza esito positivo in quanto la commissione di conciliazione costituita presso l’USR Lombardia, in mancanza del numero legale, rinviava la discussione a data da destinarsi.

Successivamente veniva nuovamente reiterata al DS la richiesta di ottenere le relative informative. Contestualmente il Dirigente Scolastico, senza dare alcun riscontro alle richieste della UIL Scuola, procedeva a convocare le organizzazioni sindacali per la firma del contratto d’istituto.

Dinanzi ad un ennesimo rifiuto da parte del Dirigente Scolastico, la UIL Scuola proponeva ricorso al Giudice del lavoro per condotta antisindacale.

Il Giudice, rilevata l’omessa informazione preventiva e successiva prevista dal CCNL, rilevata la violazione dell’obbligo della comunicazione e, ritenuto che il comportamento assunto è idoneo a produrre ripercussioni negative sull’attività e libertà sindacali, accoglie il ricorso condannando il DS per accertata natura antisindacale della condotta posta in essere.


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Estratto

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