MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID‐19 NELLA SCUOLA
La scheda predisposta dalla UIL SCUOLA RUA |
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Federazione UIL SCUOLA RUA MISURE DI CONTENIMENTO Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐2019. Nello stesso giorno il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Successivamente sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19”. MISURE URGENTI DI CONTENITMENTO DEL CONTAGIO Viaggi d’istruzione e uscite didattiche Fino alla data del 15 marzo: sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado compresi i progetti Erasmus che si realizzano all’interno del territorio nazionale e in particolare nelle Regioni in cui sono vigenti le ordinanze concernenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza. Obbligo della certificazione medica Il rientro a scuola per gli alunni la cui assenza per malattia supera i 5 giorni consecutivi deve essere giustificato con certificazione medica anche in quelle regioni in cui questo obbligo è stato abolito attraverso interventi regionali; in particolare sono interessate le regioni Marche, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno rimosso l’obbligo del certificato medico risalente al 1967. Didattica a distanza Nelle scuole in cui è stata sospesa l’attività didattica: i dirigenti scolastici possono attivare, ove possibile, deliberato dagli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. ULTERIORI PRECISAZIONI Giustificazione assenza docenti e personale ATA I docenti, gli educatori e gli ATA coinvolti nella chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle regioni interessate e che hanno adottato tali provvedimenti non devono giustificare l’assenza né i dirigenti scolastici possono, d’ufficio, collocarli in ferie o attribuire loro qualsiasi tipologia di permesso (es. per motivi personali o familiari) o prevedere successivamente il recupero di dette giornate. L’obbligo di giustificazione o di recupero dell’assenza non sussiste, in considerazione del fatto che l’assenza è determinata da cause di forza maggiore, non imputabile al personale scolastico come disposto dall’art. 1256 del codice civile che afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. Si ricorda che nelle regioni che hanno adottato le misure previste dal DPCM 23 febbraio 2020 art. 1 comma 2 lettera d – “…ovvero sospensione di tutti “i servizi” educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado” …‐ non è possibile fare alcuna differenza tra “chiusura” della scuola e “sospensione delle attività didattiche”. Tutto il personale interessato (Dirigenti, docenti ed educatori nonché il personale ATA) non hanno nessun obbligo di servizio. Validità anno scolastico Per le stesse ragioni l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore comporteranno la riduzione dei giorni di lezione minimi previsti (200 giorni), ferma restando l’autonomia delle scuole di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati o di organizzare l’attività didattica a distanza. Sciopero del 6 marzo Lo sciopero della scuola programmato per il giorno 6 marzo è stato revocato a data da destinarsi. Il MIUR, attraverso successive faq, gestirà l’evoluzione dell’emergenza.
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Cs-Dcm_26FEB2020 = RS_2020-02-27» |
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