MOBILITÀ DOCENTI, EDUCATORI E ATA: LA SCHEDA TECNICA UIL SCUOLA CON DOMANDE E RISPOSTE
L’analisi per capire le norme prorogate e le novità. |
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1) Fonte: UIL Scuola, Scheda tecnica, 2013-03-15»
UIL Scuola MOBILITÀ 2018/19 È stato prorogato integralmente, e limitatamente all’anno scolastico 2018-19, la validità del vigente Contratto sulla mobilità del personale della scuola. Ci sono, tuttavia, delle novità previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 207/2018: anche per il personale educativo l’inoltro delle domande sarà in modalità online; il personale docente può ottenere il movimento su cattedre orarie esterne anche se costituite tra ambiti diversi; per il personale docente qualora residuino posti dalla mobilità professionale questi vengono destinati ai trasferimenti interprovinciali; importanti precisazioni vengono date sui passaggi di cattedra e di ruolo verso i Licei musicali e sui ruoli nelle sedi carcerarie per i docenti della scuola primaria. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Entro quali termini va presentata la domanda di mobilità?
Quando saranno pubblicati i movimenti? I termini di pubblicazione dei movimenti sono:
In che modalità va presentata la domanda? Esclusivamente in modalità online attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. Cosa occorre per accedere ad istanze online? Per accedere ad istanze online e compilare il modulo di domanda l’interessato dovrà avere:
Per quali categorie di personale è prevista la presentazione delle domande in modalità cartacea?
Per quali categorie di personale è prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande?
A chi deve essere presentata la domanda? All’Ufficio scolastico di titolarità o di assunzione. Esiste qualche eccezione? Sì.
Quale documentazione si allega alla domanda di mobilità? Contestualmente alla presentazione della domanda è necessario allegare le varie dichiarazioni redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito MIUR attestanti l’anzianità di servizio (allegato D), la continuità didattica (allegato F), gli eventuali titoli culturali posseduti o le esigenze di famiglia, o ancora le precedenze, ecc.. Per l’invio della domanda in modalità online tali dichiarazioni, comprese le eventuali certificazioni mediche, si allegano direttamente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nella sezione dedicata. Se si presenta sia la domanda di trasferimento che di passaggio, bisogna allegare le dichiarazioni ad ogni singola domanda? No. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
PERSONALE DOCENTE Quali docenti potranno partecipare alla mobilità? Tutti docenti assunti a tempo indeterminato compresi i neoassunti il 1/9/2017 (anche solo con nomina giuridica). In quante fasi si svolgerà? In un’unica fase, per ciascun grado di istruzione, e potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa. All’interno dell’unica fase quanti saranno i movimenti? Due. I movimenti avverranno esclusivamente, in un’unica fase sincronica, prima provinciali e poi interprovinciali. Che aliquota è prevista per i trasferimenti interprovinciali? I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità. Che aliquota è prevista per i passaggi di cattedra e di ruolo? I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 10% delle disponibilità. E per i Licei musicali? Per la mobilità professionale verso i posti dei Licei musicali saranno riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili. In caso di resto dispari il posto residuo verrà comunque assegnato alla mobilità professionale. Come saranno distribuiti eventuali posti residui? Qualora all’esito delle operazioni relative ai passaggi di cattedra e di ruolo residuino ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati ai trasferimenti interprovinciali, fermo restando il rispetto del contingente previsto per i trasferimenti e per i passaggi. Esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale? No. Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i neoassunti al 1/9/2017, potranno richiedere anche o solo mobilità interprovinciale. Nel caso di richiesta contemporanea di movimento provinciale e interprovinciale quante domande si dovranno presentare? E quante preferenze si potranno esprimere? Si potranno esprimere con un’unica domanda fino a 15 preferenze che comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale. Quali tipologie di preferenze si potranno esprimere? Le preferenze possono essere del seguente tipo:
Non sarà esprimibile il codice “comune” e quello del “distretto”. Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:
- corsi serali degli istituti di secondo grado; - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Come saranno espresse le preferenze di scuola? Saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma. Nell’esprimere le preferenze di scuola ci saranno delle eccezioni? Sì. Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
Le 5 scuole possono essere espresse anche dal titolare di ambito? Sì. È possibile indicare la scuola, l’ambito o la provincia di titolarità? La preferenza per la scuola o l’ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per i passaggi di cattedra e di ruolo. Esiste qualche eccezione? Sì. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità. Se ottengo la titolarità in una delle 5 scuole sono vincolato per 3 anni prima di poter richiedere nuovamente domanda di trasferimento? No. Le eventuali nuove regole saranno oggetto di apposito contratto decentrato per regolamentare la mobilità per il prossimo triennio 2019-2022 e la validità dei singoli movimenti annuali a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Pertanto, il personale docente che nella mobilità verrà soddisfatto in una delle 5 preferenze di scuola esprimibili potrà presentare domanda e muoversi liberamente anche nella procedura di mobilità del prossimo anno scolastico. Se non ottengo nessuna preferenza espressa posso essere trasferito d’ufficio? No. Chi inoltra domanda volontaria non può essere trasferito d’ufficio. Pertanto, se non si ottiene una delle preferenze espresse nella domanda si rimane nella scuola in cui si è ora titolari. Ciò ovviamente vale anche per i titolari di ambito. Dopo quanti anni di titolarità su posto di sostegno è possibile richiedere trasferimento su posto comune? Dopo 5 anni di permanenza su tale tipologia di posto. Come si calcola il quinquennio? Ai fini del quinquennio si conta sia la decorrenza giuridica della nomina che l’anno in corso e si valutano solo gli anni di ruolo svolti su sostegno. Potrà richiedere trasferimento su posto comune il docente che è stato assunto su posto di sostegno dal 2013/14 o anni precedenti. Come saranno trattati i docenti dichiarati perdenti posto? A tale personale è garantita la titolarità su scuola. Potrà presentare domanda ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.
Come saranno trattati i docenti che per qualsiasi motivo sono senza sede o in esubero nella provincia? Tale personale parteciperà alla mobilità e concorrerà al pari degli altri docenti esprimendo fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole. Se non soddisfatti a domanda parteciperanno al trasferimento d’ufficio in provincia, dopo i trasferimenti a domanda, a partire dall’ambito della prima preferenza espressa. Il personale in esubero nella provincia è obbligato a presentare domanda? Il personale in esubero è obbligato a presentare domanda altrimenti sarà sottoposto alla mobilità d’ufficio a punteggio 0 a partire dall’ambito corrispondente all’ultima scuola di servizio se nella provincia o dall’ambito di attuale titolarità. Come saranno trattati i docenti che si trovano ancora in esubero nazionale? Tale personale parteciperà alla mobilità tra province diverse e per il trasferimento a domanda concorrerà al pari degli altri docenti esprimendo fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.
Ci sono delle differenze tra il titolare di scuola e il titolare di ambito ai fini dell’individuazione del perdente posto all’interno della stessa autonomia scolastica? No. Come saranno trattati i docenti di infanzia e primaria perdenti posto su sostegno? Il docente soprannumerario (sia infanzia che primaria) su sostegno tipologia (singola) vista/ udito/ psicofisici, partecipa ai movimenti con precedenza, avendone il titolo, su altra tipologia nella stessa scuola. Come avviene l’individuazione del perdente posto sui posti di sostegno della scuola di II grado? A differenza degli altri ordini di scuola in cui vengono stilate distinte graduatorie per ogni tipologia di sostegno, nella scuola di II grado si stila un’unica graduatoria senza distinzione di aree. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio quante domande si dovranno presentare? Si dovranno presentare distinte domande in ognuna delle quali sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze tenendo presente che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo ruolo. Per quanti gradi di scuola è possibile richiedere il passaggio di ruolo? Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di cattedra quale movimento prevale? Si potrà indicare l’ordine di priorità con cui si intende che siano trattate le domande. In caso contrario il passaggio di cattedra prevarrà sul trasferimento. In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di ruolo quale movimento prevale? Il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento. In caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo quale movimento prevale? Prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti. È possibile ottenere il movimento richiesto con completamento fra due ambiti diversi? Sì. Le cattedre orarie esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi (anche tra corso diurno e corso serale). I docenti che aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo nei Licei musicali e che attualmente sono utilizzati in detti Licei per più di una disciplina, come esprimeranno le loro scelte? Tali docenti potranno richiedere il passaggio di cattedra o ruolo per ciascuna delle discipline sulle quali sono attualmente utilizzati indicando l’ordine di preferenza tra le due o più discipline. E i docenti che sono utilizzati in più di un Liceo? Potranno richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuno dei Licei sui quali sono attualmente utilizzati, anche se sono di diversa provincia. Anche in questo caso indicheranno l’ordine di preferenza delle scuole e invieranno le domande ad entrambe le province nei casi di richiesta di Licei di diverse province. Quali servizi sono utili ai fini del passaggio di cattedra o di ruolo nei Licei? Sia per i docenti che vi insegnino per almeno dieci anni continuativi o a partire dal 2010/11 (art. 4 comma 9 CCNI 2017), sia per il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo (art. 4 comma 10 CCNI 2017), il computo degli anni viene calcolato per tutti gli anni prestati nei licei musicali a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato. Vale anche l’anno in corso? Sì. L'anno in corso vale ai fini del conteggio degli anni di servizio sui posti per i quali si è attualmente utilizzati, ma non come computo del servizio ai fini del punteggio (l’anno in corso, infatti, non viene mai valutato come punteggio). Come saranno assegnati i posti nelle sedi carceraire della scuola primaria? Prima delle operazioni di mobilità gli Uffici Scolastici procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie vacanti e disponibili dopo le operazioni 2017/18 ai docenti già utilizzati da almeno 2 anni sulle predette sedi. I docenti eventualmente assunti in ruolo con decorrenza 1 settembre 2017, privi del titolo richiesto per il ruolo special delle sedi carcerarie, sono riassegnati prima dei movimenti 2018/19 su posti comuni lasciati liberi a seguito della predetta assegnazione dei docenti utilizzati da almeno due anni. Come saranno assegnati i posti ai docenti nelle scuole che hanno sedi situate in comuni diversi? I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze. Come viene considerato il servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo? Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo. PERSONALE ATA Quante domande di trasferimento può presentare il personale ATA? Il personale ATA può chiedere contemporaneamente il trasferimento provinciale o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare): in tal caso deve presentare congiuntamente le due domande. Quale movimento prevale? Qualora risulti accolta la domanda di trasferimento per altra provincia, non si tiene conto della domanda di trasferimento provinciale. Può richiedere il passaggio a più profili della stessa qualifica? Sì. Qualora risulti in possesso dei titoli richiesti l’interessato può produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fini ad un massimo di 3 indicando l’ordine che s’intende dare per ciascun profilo richiesto. Quante e quali preferenze può esprimere? Può esprimere fino a 15 preferenze. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
Come viene considerato il servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo? Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è equiparato a quello di ruolo. Come saranno assegnati i posti nelle scuole che hanno sedi situate in comuni diversi? I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze. PERSONALE EDUCATIVO Con quali modalità il personale educativo presenta la domanda di mobilità? Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. Quali tipologie di preferenze possono essere indicate? Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto indicando istituto, comune, provincia. Quante preferenze si potranno esprimere? Si ha la possibilità di indicare tutti gli istituti ubicati nella provincia. L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti. E per il movimento interprovinciale? Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse. Come viene considerato il servizio pre ruolo o svolto in altro ruolo? Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre ruolo e svolto in altro ruolo è equiparato a quello di ruolo. INTEGRAZIONE, MODIFICA E REVOCA DELLE DOMANDE È possibile integrare o modificare le preferenze espresse dopo l’inoltro della domanda? Solo fino al termine di scadenza delle domande. Successivamente alla scadenza dei termini non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse. Con quali modalità ed entro quali termini è possibile revocare la domanda oppure regolarizzare la documentazione allegata? La richiesta di revoca della domanda o di regolarizzazione della documentazione deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata direttamente all’Ufficio territorialmente competente non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza ovvero quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della Pec. E qualora l’aspirante abbia presentato più domande di movimento, come avviene la revoca? Qualora l’aspirante abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. Se non precisa chiaramente quale istanza revocare, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Come si può conoscere l’esito della propria domanda? Al personale che ha prodotto domanda viene data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. Sarà anche possibile consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su ISTANZE ON LINE l’esito della propria domanda. Si può rinunciare al movimento richiesto una volta ottenuto? Non è ammessa la rinuncia, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link» UIL Scuola UIL Scuola, Dove
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Ultimo aggiornamento (Sabato 17 Marzo 2018 00:05)