Per capire i cambiamenti di “stato”: da leggere con molta attenzione.

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1.1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Scheda, 27-09-2016
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UIL Scuola
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27 settembre 2016

ORGANICO DELL’AUTONOMIA
La scheda di dettaglio della Uil Scuola

Con il nuovo anno scolastico entra in vigore a pieno regime l’organico dell’autonomia, previsto dalla legge 107 e finora applicato in forma transitoria nell’anno scolastico 2015-2016.

La messa a regime, che avrebbe potuto costituire un’ occasione vera per la scuola pubblica di rispondere concretamente alle esigenze formative espresse dai  diversi territori, rischia di trasformarsi, come evidenziato dalla UIL, in uno strumento a potenzialità limitata a causa di una interpretazione burocratica e centralistica, impigliata in lacci e laccioli, che inibisce la valorizzazione professionale dei docenti, da considerarsi, insieme al personale ATA, quali uniche risorse certe del nostro sistema di istruzione.

Le valutazioni della UIL Scuola

Già con la nota del 14 settembre scorso, pubblicata sul nostro sito, la Uil scuola, ha dato una lettura politica dell’operato del Miur, considerando la nota ministeriale più che un possibile strumento di supporto alle scuole un ulteriore tentativo per dire, all’interno ma soprattutto all’esterno, che tutto va bene mentre nelle scuole persistono situazioni di criticità.

Nella nota ministeriale:

  • manca un chiaro riferimento ai compiti, alle funzioni e alla centralità degli organi collegiali;
  • manca un riferimento alla normativa sull’autonomia scolastica;
  • si stabilisce che è possibile nominare i supplenti solo per sostituire i docenti impegnati su ore curricolari, sancendo di fatto una netta divisione dei due organici e il diverso peso che si assegna all’organico dell’autonomia.

Il nostro impegno

Ben prima della istituzione dell’autonomia scolastica la UIL si è interrogata sui vincoli e le ristrettezze dei criteri per l’individuazione degli organici. Una vittoria è sembrato nel 1997 il riferimento che la legge delega 59 introdusse in merito all’organico funzionale. Ci sono voluti anni e anni di tagli per ristabilire un principio molto semplice, per fare una buona scuola occorre garantire un uso flessibile delle risorse professionali, assegnate alle scuole per realizzare pienamente i piani dell’offerta formativa. Dopo 19 anni tale principio sembra cominciare a concretizzarsi ma la soluzione adottata continua a creare problemi.

Dopo un primo anno in cui la possibilità di far coincidere la domanda di professionalità delle scuole e la competenza professionale docente ha portato, ad esempio, un numero non equilibrato di docenti relativamente a classi di concorso coerenti con il PTOF delle singole scuole assegnando finanche docenti di scuola secondaria di secondo grado alla scuola primaria, anche in questa fase di avvio d’anno si stanno ripresentando ulteriori e nuovi problemi; i ritardi nell’assegnazione delle cattedre, le rare procedure di conciliazione, la conclusione rallentata dei concorsi a cattedre determinano un uso distorto dei docenti, particolarmente di quelli assegnati all’organico di potenziamento, abbandonati a se stessi o utilizzati come “tappabuchi” , senza un orario certo, con l’accantonamento di tutti i progetti educativi con cui in un primo tempo sono stati chiamati a confrontarsi.

La UIL rimarca infine un aspetto che a suo tempo abbiamo fortemente contestato - chi legge deve sapere - la scelta unilaterale dell’amministrazione di sottrarre risorse professionali all’organico potenziato per destinarlo a non meglio definiti progetti nazionali, sottraendoli alla disponibilità delle scuole, senza nessuna trasparenza, con finalità oscure e modalità di individuazione dei destinatari tutte da chiarire. I posti a ciò destinati sono 730.

A tutti i docenti, a tutti i collegi e tutte le RSU dedichiamo questo lavoro affinché possano avere un quadro chiaro di riferimento giuridico, gli ambiti dell’autonomia praticabili, la tutela dei diritti, individuali e collegiali oltre che di natura contrattuale, che riguardano tutti i docenti di ruolo in servizio senza distinzione alcuna.

Riferimenti normativi

La materia è regolata dai commi da 63 a 69 dell’art. 1 della Legge 107/15.

Sulla base della citata legge, il Miur, in data 5 settembre 2016, ha emanato la nota n.2852 con la quale, dopo la prima applicazione nell’anno scolastico 2015/16, fornisce indicazioni alle scuole sulla sua applicazione a regime.


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Estratto

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27 settembre 2016

Domande e risposte

Cosa si intende per organico dell’autonomia?

L’organico dell’autonomia rappresenta l’organico complessivo della scuola, ricomprende sia il tradizionale organico, finalizzato all’insegnamento curricolare, che l’organico potenziato.

A cosa è finalizzato l’organico dell’autonomia?

A soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative nonché ampliare le possibilità progettuali della scuola.

Quali docenti sono coinvolti?

Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Tutte le opzioni sono riportate al comma 7, articolo 1 della legge  107, dalla lettera a) alla lettera s).

C’è distinzione tra i docenti curricolari e i docenti del potenziamento?

No. Non c’è nessuna distinzione contrattuale perché tutto il corpo docente fa parte dell’organico dell’autonomia.

Possono i docenti nominati sul potenziamento insegnare  in classi curricolari?

Sì.  I docenti nominati in ruolo sul potenziamento possono svolgere attività di insegnamento, sia integrate ad altre attività progettuali che curricolari secondo il piano dell’offerta formativa.

E i docenti utilizzati in passato sul curricolare possono essere utilizzati sul potenziamento?

Sì. Detti docenti possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le proprie competenze professionali.

Esiste ancora la figura del collaboratore vicario?

No. La Legge di stabilità 2015, abrogando l’art. 459 del Testo Unico (D.L.vo 297/94), ha eliminato l’istituto dell’esonero rinviando la soluzione del problema all’organico dell’autonomia.

Cosa prevede la legge in proposito?

Il comma 83 prevede che il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico.

I posti di potenziamento possono essere coperti con supplenza?

La nota n.24306, del 1.09.2016,  sulle supplenze prevede che i posti del potenziamento introdotti dalla Legge 107/15 (art. 1 c. 95) non possono essere sostituiti con supplenze brevi e saltuarie.

Si può nominare il supplente solo per le ore in classi curriculari, per assenze superiori a 10 giorni

E le assenze fino a 10 giorni?

Il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, in possesso del titolo di studio di accesso.

Gli spezzoni orario fino a sei ore come vengono coperti?

Le ore d’insegnamento pari o inferiori a sei settimanali, che non concorrono a costituire cattedra o posti, restano nella competenza della scuola.

E a chi vengono assegnate?

Il DS assegna le ore, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione, prioritariamente ai supplenti che hanno titolo a completare l’orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima a quello di ruolo poi al personale supplente – come ore aggiuntive all’orario d’obbligo e fini al limite di 24 ore settimanali.

E se residuano ancore ore?

In questo caso i dirigenti scolastici nominano i supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.

Detti spezzoni possono essere ricompresi all’interno del potenziamento?

No. La nota sull’organico di fatto (n.19990 del 22.07.2016) prevede che gli spezzoni fino a sei ore siano in aggiunta all’orario di cattedra quindi non possono essere “riassorbiti” all’interno del potenziato.

In tutto questo qual è il ruolo delle RSU?

Il ruolo delle RSU è fissato dall’art. 6 del CCNL che, sulla materia degli organici, prevede il diritto all’informazione preventiva e successiva.

La stessa nota del Miur richiamata in premessa (nota 2852 del 5 settembre 2016) fa riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali nonché alle prerogative sindacali.


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Ultimo aggiornamento (Martedì 27 Settembre 2016 20:18)

 

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