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UIL Scuola Pisa, 26 ottobre 2013, Comunicato


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UIL Scuola Pisa

Oggetto: pagamento supplenze in sospeso.

Il MIUR a partire dal 28 ottobre 2013 provvederà ad azzerare i fondi non utilizzati sui POS per riassegnarli a partire dal 29 ottobre nella misura dei 4/12, come previsto dalla Nota “Aggiornamento del Programma Annuale per l’e.f. 2013 periodo settembre-dicembre”, 17 ottobre 2013, N. 6348 (*).

L’operazione serve per dare (restituire) alle scuole le somme necessarie per il pagamento delle supplenze in sospeso, sia di settembre (a.s. 2013-2014) sia dei mesi riferibili al precedente anno scolastico (2012-2013)

Avevamo segnalato la situazione di urgenza per la mancata liquidazione degli stipendi di settembre ai supplenti e, in diversi casi, di quelli di maggio e giugno. Una ulteriore riassegnazione provvederà a far avere alle scuole ulteriori fondi a quelle che dovessero essere ancora in difficoltà a pagare le supplenze.

Per evitare disguidi e ulteriori ritardi gli istituti devono:

  • aggiornare i contratti che vedono i pagamenti in sospeso
  • validarli al SIDI.

Per essere sicuri che le operazioni vadano a buon fine verificare le pratiche relative alle supplenze non pagate, in modo particolare l’assegnazione dell’identificativo, operando su “Gestione contratto” [Assunzioni, Gestione Corrente > Gestione Assunzioni a Tempo Determinato >> Supplenze Brevi e Maternità >>> Aggiornare Supplenze >>>> Gestione Contratto]

La UIL Scuola invita a segnalare le situazioni di difficoltà ed è a disposizione per dare un contributo per risolvere le situazioni in sospeso. Il 5 novembre 2013 la questione del pagamento delle supplenze e delle procedure sarà un argomento all’O.d.G. dell’incontro con il MIUR.

26 ottobre 2013


Estratto

* 2) Documentazione disponibile >>>

MIUR, 17 ottobre 2013, N. 6348


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MIUR
Nota 6348 del 17 settembre 2013

All'istituzione scolastica

Oggetto: Istruzioni per l’aggiornamento del Programma Annuale per l’e.f. 2013 periodo settembre-dicembre

Richiamata la nota n. 8110 del 17 dicembre 2012, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2013, si informa che è assegnata l’ulteriore risorsa finanziaria di euro XXXX per il periodo settembre-dicembre 2013, ad integrazione di quella assegnata con la citata nota.

Detta risorsa finanziaria deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).

(…Omissis…)

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di euro XXXX, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) per il periodo settembre-dicembre 2013. Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.

La predetta somma sarà integrata con cadenza di norma mensile sulla base dei contratti di lavoro sottoscritti coi supplenti brevi e correttamente comunicati a questa Direzione a mezzo delle apposite funzioni del sistema SIDI. Al riguardo si rimanda alla Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti e si ribadisce di:

• validare i contratti inseriti a sistema avvalendosi dell’apposita funzione. I contratti non validati non sono visibili a questa Direzione e non saranno quindi presi in considerazione al fine dell’integrazione mensile dei fondi in questione (cfr. pag. 24 della Guida operativa SIDI per le funzioni di trasmissione dei contratti);

• specificare la qualifica contrattuale corretta, in particolare avendo cura di indicare quella corrispondente al grado di istruzione effettivo. Questa Direzione provvede all’integrazione mensile citata sulla base dei dati trasmessi; qualora detti dati siano errati, l’integrazione stessa sarà conseguentemente diversa da quella occorrente;

• sottoscrivere col diretto interessato e quindi caricare a sistema anche i contratti di lavoro coi quali si “proroga” il rapporto col supplente breve a seguito del prolungarsi dell’assenza che giustifica il rapporto stesso. Qualora ciò non avvenga, questa Direzione naturalmente non verrà messa in condizione di poter assegnare le risorse occorrenti.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di XXXX non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le regole del cd. Cedolino Unico.

Si conferma che l’assegnazione per le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie comprendono la somma occorrente per la corresponsione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite spettante sulla base della normativa vigente (cfr. art. 1 commi 54 e ss. legge 228/2012).

Con nota prot. 72696 del 4 settembre 2013, trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato con lettera prot.73425 MEF/RGS – IGF del 6 settembre 2013, il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito proprie indicazioni in merito alla “Corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. monetizzazione delle ferie non fruite) nell’a.s. 2012/13”

(…Omissis…)


Estratto

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 28 Ottobre 2013 08:22)

 

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