1) Documentazione (sito esterno)
UIL Scuola LU MS PI,
02 novembre 2015
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UIL Scuola LU MS PI
02 novembre 2015

Congedo matrimoniale per personale della scuola

L’art. 15, comma 3, del CCNL Scuola prevede per il personale tutto il personale della scuola (docente e Ata) a tempo indeterminato un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. La decorrenza è indicata dal dipendente medesimo, ma comunque da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

 

Tale permesso può essere fruito cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico con gli altri permessi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, vale a dire:

 

 

  • permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

 

  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi;

 

  • tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9.

 

 

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale interessato, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

 

Durante tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

 

Per il personale a tempo determinato, la norma di riferimento è l’art. 19, comma 12, del medesimo CCNL: il personale docente e Ata assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi, come quelli per lutto di cui al comma 9, sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

 

Alcune precisazioni

 

Non è prevista la possibilità di frazionare il congedo, quindi i 15 giorni vanno fruiti consecutivamente.

 

Inoltre, secondo quanto chiarito dall’Aran, è opportuno tener conto dei seguenti aspetti:

in caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che invece può essere goduto una sola volta (Pret. Milano 4.8.1986). In pratica, se si contrae prima il matrimonio civile e poi quello religioso non è possibile richiedere due congedi matrimoniali. Per la legge italiana ha validità esclusivamente il matrimonio civile, mentre a quello religioso sono collegati effetti civili solo quando la sua celebrazione avviene in assenza di un precedente vincolo civile; il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione (Pretura Fermo 18.2.1991); il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (TAR LAZIO sez.I 21.3.1991 n.382, TAR LAZIO sez.I 15.1.1991 n.11). Quindi, in caso di matrimonio contratto a seguito di scioglimento del precedente, spetta nuovamente il periodo di congedo matrimoniale.


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Estratto

RS > Il materiale presentato è reso a titolo di documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente citato, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza.


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< N.d.R.

2) Documentazione
CCN Comparto scuola, vigente, Art. 15 »

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

[…Omissis…]

ART.15 -     PERMESSI RETRIBUITI

1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

[…Omissis…]


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Estratto

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