Personale docente, ATA e supplenza c.d. "COVID
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Federazione SCHEDA Il personale, docente e ATA, nominato su supplenza c.d. "COVID" è equiparato al supplente titolare di una nomina temporanea di competenza del Dirigente scolastico. Di seguito ciò di cui ha diritto PERIODI DI MALATTIA Ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all'anno con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità di servizio). Terminati i 30 giorni il contratto si risolve. PERMESSI Permessi orari Per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Docenti
ATA 36 ore per ogni anno scolastico. Permessi retribuiti e non retribuiti Permessi retribuiti matrimonio: 15 giorni continuativi (spettano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile). lutti: per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso per evento. Permessi non retribuiti Per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso; Per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso. La fruizione dei permessi non retribuiti interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Visite specialistiche Docenti:
Personale ATA
Altri permessi Rimane intatto il diritto per "permessi previsti da altre disposizioni di legge" (es. donazione sangue ecc.). Per i congedi di maternità e paternità non c'è nessuna differenza tra personale a tempo determinato e indeterminato, per cui rimangono intatti, anche per i supplenti c.d. "COVID", durante tutto il periodo di nomina, i congedi previsti dall'art. 12 del CCNL 2006/09 e dal T.U. 151/01 e successive modificazioni. **************** |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» UIL SCUOLA RUA |
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^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_10DIC2020 = RS_2020-12- » |
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