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Federazione
UIL SCUOLA RUA

PIANO SCUOLA ESTATE 2021
La scheda di sintesi della UIL Scuola

PREMESSA

Con questo piano si alimenta e propaganda l'illusione di surrogare la funzione del Sistema Nazionale di Istruzione attraverso una offerta assistenziale, meritoria e utile sul piano sociale, che non ha nulla a che vedere con la missione che la Costituzione affida alla Scuola. Con le complesse procedure di gara per la gestione delle quali occorrono risorse umane e competenze amministrative, inoltre, si allarga la forbice delle disuguaglianze tra diverse realtà perseguendo la strada del neoliberismo che per la scuola è deleterio e sbagliato.

L'obiettivo della UIL è quello di ribadire che la Scuola, con la sua autonomia, è una Comunità che affonda le sue radici nella Costituzione e nei valori che essa propugna, nella legislazione speciale che la interessa e nei Contratti collettivi di lavoro che regolano la sua attività. Principi e norme che nessuna tecnocrazia ha il diritto di disapplicare.

Secondo la UIL oggi, più di ieri, occorre un progetto culturale unitario e solidale da anteporre a tanti rammenti che si incollano a piacere, come francobolli in un puzzle.

L'eccezionalità del momento richiede massima attenzione e offre grandi opportunità, a partire dal ruolo delle persone e delle comunità e dalla stabilità del lavoro di Docenti ed A.T.A., questi temi costituiscono il fulcro della nostra azione sindacale.

Investire oltre 500 milioni su attività che possono sostenere le famiglie e compensare il vuoto di socialità è un dato positivo che apprezziamo. Resta il punto di fondo: Il piano, anche se generoso, non può surrogare l'istituzione scolastica confondendola con altre attività.

Per quel che riguarda la scuola - quella vera - non vogliamo immaginare l'avvio di un nuovo anno scolastico con le stesse fragilità strutturali e con le medesime incongruenze amministrative di quello che si sta appena concludendo. Parliamo di spazi fisici, classi, alunni, organici inadeguati, destino dei precari appesi al filo della cabala politica, e del surreale balletto delle nomine di inizio d'anno che - inesorabile come il tempo - si profila all'orizzonte. Su questo versante un silenzio assordante della politica e del Governo ci mette in allarme.

La UIL ha firmato il “Patto per la scuola al centro del Paese”. Un Patto per la Scuola che è un impegno programmatico che deve fare da cornice ai singoli provvedimenti per affrontare le emergenze rappresentate in tutte le occasioni: a partire dalla conferma dell'organico Covid, alla proroga al 31 agosto dell'organico di fatto fino all'ampliamento dell'organico A.T.A., indispensabile per l'attuazione dei progetti estivi, alla diminuzione del numero di alunni per classe, al rinnovo del Contratto di lavoro. Un Patto che comunque non ha nulla a che fare con il decreto Ristori Bis che contiene invece per la scuola delle scelte che non condividiamo affatto e sulle quali stiamo facendo degli approfondimenti di merito e un’attenta riflessione.2

Servono interventi veri per risolvere il precariato della scuola che con questo decreto non si vedono, anzi lo aggravano attraverso soluzioni bislacche che fanno pensare ad un suk della politica che pensa solo alla ricerca di un proprio consenso elettorale piuttosto che risolvere i problemi in modo complessivo per il bene del personale della scuola di tutti che è quella della costituzione. Insomma, un decreto che ristora tutti meno che i precari della scuola.

RISORSE

Il Piano Scuola Estate 2021 stanzia delle risorse che le scuole potranno utilizzare, a partire dal prossimo periodo estivo di sospensione delle attività didattiche, per realizzare azioni di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli studenti, per contrastare la crescente povertà educativa e per sperimentare esperienze formative.

A tale scopo sono definite tre linee di finanziamento con un importo complessivo di circa 510 milioni di euro:

1. 150 milioni stanziati dal “decreto sostegni” (art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

I fondi sono assegnati alle scuole sulla base del numero di studenti per una media di circa 18mila euro per scuola.

Le risorse oltre ad essere utilizzate per liquidare compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale A.T.A.) eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative, potranno essere impiegate anche per acquistare qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che si intendono attivare (es. carta, cancelleria, giornali, riviste, materiale informatico, accessori per attività sportive e ricreative) o altre tipologie di beni (es. attrezzature scientifiche, strumenti musicali, materiale bibliografico) e procedere all’affidamento di servizi di diversa natura (es. servizi consulenziali o professionali per tematiche legate all’assistenza tecnica, informatica, psicologica, servizi di progettazione e allestimento delle aree esterne per la realizzazione delle attività).

2. 320 milioni circa dal PON per la scuola (Programma operativo nazionale 2014-20).

All’avviso potranno partecipare tutte le scuole statali di ogni ordine e grado compresi i CPIA (Centri per l’istruzione degli adulti). Le risorse saranno disponibili anche per le scuole paritarie (che svolgono il servizio con modalità non commerciali e che devono essere presenti nell’anagrafica del sistema informativo SIDI) e per le reti di istituzioni scolastiche (eccetto i CPIA).

In questo caso, il progetto deve essere corredato, già in fase di presentazione della proposta progettuale, da un accordo di rete.

I fondi potranno essere spesi sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022.

3. 40 milioni come finanziamenti per il contrasto delle povertà educative (D.M. 2 marzo 2021, n. 48 - ex L. 440/1997).

Questi fondi saranno assegnati alle Istituzioni scolastiche in funzione delle tipologie di progetti da attivare fino a un massimale di spesa riconosciuto a ciascuna scuola di:

✓ euro 40.000 per le scuole con un numero pari o superiore a 600 alunni frequentanti;

✓ euro 30.000 per le scuole con un numero di alunni frequentanti inferiore a 600.

Sarà possibile collaborare con il terzo settore e realizzare patti educativi di comunità.

FASI DEL PIANO

Il Piano è diviso in tre fasi:
✓ 1° fase - Giugno 2021
✓ 2° fase - Luglio e agosto 2021
✓ 3° fase - Settembre fino all’avvio delle lezioni

1a FASE
GIUGNO 2021

Riguarderà il rinforzo e il potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali attraverso attività laboratoriali e di orientamento (progetti di musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie).

2a FASE
LUGLIO E AGOSTO 2021

Riguarderà il rinforzo e il potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità attraverso attività ludico-creative. Progetti di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità; progetti iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; progetti iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali

3a FASE
SETTEMBRE FINO ALL’AVVIO DELLE LEZIONI

Sarà dedicata all’introduzione al nuovo anno scolastico. Progetti per attività laboratoriali o momenti di ascolto, con interventi di esperti esterni; progetti per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico; progetti di didattica con tecniche digitali e analogiche insieme, didattica individuale, apprendimento in piccoli gruppi, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.

ADESIONE VOLONTARIA ALLE ATTIVITÀ PER LE SCUOLE, PER IL PERSONALE E PER GLI ALUNNI

Non sussiste alcun obbligo di adesione alle attività previste dal Piano Scuola Estate, né per le scuole, né tanto meno per i docenti, il personale A.T.A. e gli alunni.

ATTENZIONE: Per i docenti e per il personale A.T.A. l’obbligo non sussiste neanche qualora la scuola, attraverso i propri organi collegiali, intendesse aderire alle attività del Piano Scuola Estate.

Ciò in quanto le attività, anche se deliberate, restano comunque di natura extrascolastica e come tali non rientrano in quelle ordinarie ivi comprese anche le attività funzionali all’insegnamento per il personale docente. Per cui, è il personale che deve comunque aderire individualmente e volontariamente e di conseguenza sarà retribuito con un compenso accessorio proprio perché trattasi di attività non ordinarie. Tale personale potrà quindi dare il proprio rifiuto di adesione anche prima, durante o successivamente alle operazioni di delibera degli organi collegiali.

Ad ulteriore conferma di ciò la nota ministeriale n. 11653 del 14-05-2021 consiglia alle scuole un’azione preventiva al fine di rendersi conto della fattibilità dei progetti da attivare, ovvero di effettuare una rapida rilevazione dei fabbisogni e del grado di partecipazione (sia degli alunni che del personale) prevedendo anche una soglia minima di alunni partecipanti: “…si consiglia di stabilire una soglia di partecipazione per ciascuna iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti”.

DELIBERE COLLEGIALI

Una volta stabilito il grado di partecipazione degli alunni e del personale, le delibere di adesione al Piano Estate devono essere assunte dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti ognuno per le proprie competenze.

Premesso che, in materia didattica, il Collegio dei Docenti è sovrano, e che il dirigente presiede (art. 7 del T.U., D. Lgs. 297/94), potendo contare, di diritto, solo su un voto: il proprio, pari a quelli di tutti i docenti; non è il superiore gerarchico dell’assemblea stessa. Ancorché “Dirigente Scolastico”, infatti, il Capo di Istituto è soltanto colui che ha il compito di presiedere l’assemblea;

Premesso che per la regolarità amministrativa contabile sono indispensabili sia le delibere del collegio dei docenti, sia del consiglio d’Istituto, senza omettere i passaggi necessari per l’informativa alla RSU d’Istituto;

Premesso che l’indeterminatezza del Piano legittima i docenti a presentare mozioni con richieste di chiarimento informativo rispetto all’eventuale richiesta al Collegio di adesione al “Piano Scuole Estate”, ne consegue che:

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

1) Deve esprimere una prima delibera di adesione o di non adesione al Piano Scuola Estate;

2) Deve corredare l’adesione al Piano con una delibera, richiamata in ogni progetto proposto, di un accordo di rete;

3) Deve formulare una seconda delibera in cui stabilisce il grado di partecipazione degli alunni e del personale e a quale delle tre fasi, in cui si articola il piano, intende aderire, in ragione dell’utenza, delle strutture a disposizione, del coinvolgimento possibile di Enti e associazioni esterne;

4) Seguono successive delibere per i progetti della:

a) 1a Fase GIUGNO 2021, progetti di musica d’insieme, sport, educazione alla cittadinanza e all’ambiente, utilizzo delle tecnologie;

b) 2a Fase LUGLIO E AGOSTO 2021, progetti di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità; progetti iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; progetti iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali;

c) 3a Fase SETTEMBRE FINO ALL’AVVIO DELLE LEZIONI, progetti per attività laboratoriali o momenti di ascolto, con interventi di esperti esterni; progetti per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico; progetti di didattica con tecniche digitali e analogiche insieme, didattica individuale, apprendimento in piccoli gruppi, realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti.

d) Delibera specifica per adesione ai PON per la scuola (Programma operativo nazionale 2014-20).

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO:

1. Delibera ai sensi e per effetti dell’art. 10 del D.L. n. 297/94 e del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, delle libere attività complementari, come vanno a definirsi con l’accettazione del Piano Scuola Estate;

2. In base all’art. 10 del D.L. n. 297/94 e del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti come sopra evidenziate, trattandosi di organizzazione e di programmazione di un Piano Scuola Estate, finanziato con fondi dedicati, per ogni cifra relativa a progetti deliberati dal Collegio dei docenti, deve esprimere una delibera di presa in carico, per definire la congruità della spesa, sulla base dei criteri che il Collegio dei docenti ha definito per la partecipazione all’attività medesima e alle disponibilità di bilancio proprio del Piano;

3. Stessa delibera può ricomprendere o farne una specifica di adesione ai PON per la scuola (Programma operativo nazionale 2014-20);

4. Delibera i compensi da corrispondere alle varie figure professionali che intervengono nella progettazione delle attività del Piano Scuola Estate, previa contrattazione con la RSU d’Istituto;

5. Delibera le modalità di intervento in ambito scuola o istituto scolastico la partecipazione di personale esterno all’organico della scuola o dell’istituto, prevedendone la copertura assicurativa.6

RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL 2016-2018, i criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, devono essere oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.

Pertanto, il dirigente scolastico dovrà inviare, alle RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016-18, l’informazione riguardante i progetti deliberati e le somme a disposizione della scuola, e avviare la contrattazione per l’utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione del personale (comprese quelle per i progetti PON) e stabilirne i criteri di utilizzo.

COMPENSI

Al personale interno andranno corrisposti i compensi accessori solo per le attività da realizzare che non possono coincidere con quelle di natura ordinaria previste nei CCNL.

Personale A.T.A.: Per attività ordinaria si intende quella da svolgere per 36 ore settimanali (in 5 o 6 giorni lavorativi) tenendo conto del piano delle attività formulato dal DSGA e adottato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella contrattazione di istituto.

Per cui eventuali compensi accessori potranno essere corrisposti solo al di fuori delle attività ordinarie (che ricordiamo il personale A.T.A. svolge anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche), fermo restando la preventiva adesione volontaria del personale alle eventuali attività del Piano Estate deliberate dagli organi collegiali.

ATTENZIONE: di contro, se non c’è l’adesione individuale volontaria ai progetti del Piano Estate non appare legittimo obbligare tale personale a svolgere eventuali attività aggiuntive durante l’orario ordinario qualora siano state avviate delle attività relative al Piano Estate che si svolgono durante l’orario di servizio del collaboratore scolastico, dell’assistente tecnico o amministrativo.

Personale docente: non vi è attività ordinaria durante il periodo di sospensione delle attività didattiche con esclusione degli eventuali impegni collegiali già stabiliti dal piano delle attività, deliberato ad inizio anno, e del periodo in cui tale personale è impegnato con la valutazione finale degli alunni compresi gli esami. Per cui, qualora tale personale aderisse volontariamente ai progetti del Piano Estate non si pone il problema della sovrapposizione tra attività ordinaria ed eventuale attività aggiuntiva retribuita con un compenso accessorio in quanto i docenti durante la sospensione delle attività didattiche non hanno obblighi di servizio.7

“DECRETO SOSTEGNI”
(Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

CONTRASTO DELLE POVERTÀ EDUCATIVE
(D.M. 2 marzo 2021, n. 48 - ex L. 440/1997)

Le risorse possono essere utilizzate per liquidare compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale A.T.A.) eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative.

La retribuzione da corrispondere dovrà essere definita in funzione della specifica tipologia di iniziativa attivata utilizzando i parametri definiti dai CCNL.

ES. per i docenti la tabella n.5 allegata al CCNL scuola 2006-09 distingue tre tipologie di compenso orario lordo tabellare per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo:

1) Ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro;
2) Ore aggiuntive di insegnamento da liquidare in 35 euro;
3) Ore aggiuntive non di insegnamento da liquidare in 17,50 euro.

ES. nel caso di attività laboratoriali, si potrà prevedere una retribuzione del personale docente in relazione a quanto previsto per le “Attività aggiuntive di insegnamento”, per un importo orario pari a 35 euro.

ATTENZIONE: Le ore aggiuntive per corsi di recupero da liquidare in 50 euro non sono invece da confondere con le attività di “rinforzo e potenziamento” previste dal Piano Estate.

Si riferiscono infatti esclusivamente agli alunni della scuola di II grado per cui è stata disposta la “sospensione del giudizio” in sede di scrutinio finale e per i quali il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero (D.M. 80/2007 e O.M. 92/2007).

Pertanto, tali eventuali attività di recupero, retribuite con 50 euro, non possono riguardare nessuna delle attività del Piano Estate.

PON PER LA SCUOLA
(Programma operativo nazionale 2014-20)

Per le attività di formazione i PON il compenso può arrivare per ogni ora a:
70 euro lordi per i docenti (commisurata all’attività effettivamente svolta);
30 euro lordi per il tutor.8

Sono previsti compensi anche per i dirigenti scolastici e il personale tecnico amministrativo eventualmente coinvolto. A tal fine sono erogate alla scuola, sulla base delle ore di durata dei moduli e degli alunni partecipanti, risorse per le attività di gestione.

ATTENZIONE: Le somme iniziali dei compensi per i docenti e per i tutor si riferiscono al lordo stato. Ciò significa che per calcolare il compenso netto di un docente bisognerà: togliere Irap e Inpdap per arrivare al lordo dipendente e poi togliere le ritenute per arrivare all’importo netto che è circa la metà (circa 35 euro per il compenso orario dei docenti e circa 15 euro per il compenso orario dei tutor).

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

Il personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato (compresi i c.d. contratti “Covid”) non hanno diritto a nessuna proroga contrattuale qualora intendesse partecipare alle attività del Piano Estate. Infatti, non essendo attività strettamente legate a quella ordinaria, dei docenti e del personale A.T.A. e al ruolo degli stessi all’interno della scuola “funzione dello stato”, la partecipazione è legata a contratti di collaborazione o comunque esterni alla attività didattica ordinaria o al profilo professionale per il personale A.T.A.. Lo stesso principio vale anche per tutti quei precari che non avendo nessun contratto di supplenza accetteranno di svolgere le attività del Piano Estate, pertanto, tali giornate lavorative non sono utili né al raggiungimento dei 180 giorni di servizio né alla maturazione del punteggio spendibile nelle diverse graduatorie.

APPENDICE NORMATIVA
(IMPEGNI DEL PERSONALE E DIRITTO ALLE FERIE)

IMPEGNO DEI DOCENTI E DEL PERSONALE A.T.A.
NEI PERIODI DI SVOLGIMENTO E DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

Docenti

L’art. 28 del CCNL 2006-09 dispone che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente predispone il piano annuale delle attività ed i conseguenti impegni dei docenti, che sono conferiti in forma scritta e possono prevedere attività aggiuntive.

Il piano è deliberato dal Collegio dei docenti e può essere modificato, nel corso dell’anno scolastico, sempre dallo stesso organo collegiale, per far fronte a nuove esigenze.

Del piano è data informazione alla delegazione che partecipa alla contrattazione d’istituto (RSU e rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL).

Il comma 5 stabilisce che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.

Ne consegue che nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, e precisamente:

✓ eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
✓ scrutini, esami e adempimenti connessi;
✓ riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
✓ eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
✓ attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

Non è quindi ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale, o per qualsiasi altra attività per cui lo stesso docente non abbia dato la propria adesione volontariamente

Personale A.T.A.

Gli obblighi del personale A.T.A. sono stabiliti dall’art. 32 del CCNL 2006-09 come modificato dall’art. 41 del CCNL 2016-18.

All’inizio dell’anno scolastico:

✓ il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017;

✓ il dirigente ne verifica la congruenza rispetto al PTOF e adotta il piano sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella contrattazione di istituto.

L’attuazione del piano (che può essere modificato solo attraverso un nuovo accordo con le RSU) è affidata al DSGA.

FERIE DEL PERSONALE
(ART. 13 CCNL 2006-09)

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico tenuto conto delle richieste individuali del personale.

Il personale con un’anzianità di servizio inferiore ai tre anni ha 30 giorni di ferie per ogni anno scolastico; dopo i tre anni di servizio, comunque prestati (per il personale di ruolo sono compresi anche gli anni di servizio svolti a tempo determinato) 32 giorni di ferie.

DOCENTI: ne fruiscono durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e/o delle lezioni e fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere;

PERSONALE ATA: deve essere assicurato un periodo di 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio-31 agosto; il rimanente periodo può essere fruito anche frazionatamente nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Monetizzazione delle ferie

All’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

ATTENZIONE: Le ferie sono un diritto irrinunciabile e vanno fruite a scelta del lavoratore tenendo conto del calendario regionale e delle attività programmate e deliberate nel piano annuale, per il personale docente, e del piano delle attività per il personale A.T.A. Pertanto, anche se in presenza di una delibera degli organi collegiali di adesione alle attività del Piano Estate, il dirigente scolastico o il DSGA non possono imporre le ferie al personale, né imporre, per il personale di ruolo, un posticipo delle stesse al prossimo anno scolastico in quanto lo svolgimento dei progetti e delle attività del Piano Estate non rientrano nelle attività ordinarie della scuola da determinare un rinvio delle ferie per “esigenze di servizio” senza un accordo con il lavoratore o lo spostamento delle stesse senza che ci sia sempre un preventivo accordo con il lavoratore

[N.d.R.> Il Documento può essere scaricato in formato PDF dal sito segnalato *]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Documentazione.
24 maggio 2021


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA

Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL SCUOLA RUA_Dcm_24MAG2021 = RS_2021-05-24»
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< N.d.R.

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Ultimo aggiornamento (Martedì 08 Giugno 2021 17:34)

 

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