1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Pensionati, Circolare N.15, 26-04-2017
»

UIL Pensionati
Roma, 26 aprile 2017
Prot 0090 AS/cl
Circolare N 15

[…Omissis…]

dopo anni di sollecitazioni del sindacato per· escludere il reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, finalmente diventa realtà.

L’Inps, infatti, con circolare del 21.04.2017 n. 74, recepisce alcune sentenze giurisprudenziali con cui si è stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.

In particolare, in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ha infatti stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.

Il nuovo orientamento della Suprema Corte, precisa l’Istituto, iniziato a partire dal 2012, ha ribaltato il precedente orientamento sulla materia (tra le altre: ordinanza della Cass., Sez. lav., n. 4223/2012) fino a consolidarsi univocamente in senso contrario (sentenze nn. 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016).

In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento sono costituite dall’art. 12 (pensioni di inabilità) della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall’art. 26 (pensione sociale) della legge 30 aprile 1969 n. 153: la prima, per le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione di inabilità, rinvia a quelle stabilite dalla seconda per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni· sprovvisti di reddito. ·Per quest’ultima prestazione la norma esclude dal computo del reddito gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione.

Stante l’applicabilità della normativa in materia di pensione sociale, ne consegue che dal computo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità deve essere escluso quello della casa di abitazione. Allo stesso modo, tale reddito dovrà considerarsi escluso ai fini della maggiorazione sociale di cui all’articolo 70, comma 6 della legge 23/12/2000 n. 388.

L’Istituto, attenendosi a tale nuovo orientamento e acquisito il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, dispone pertanto l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità e provvedendo all’adeguamento delle procedure informatiche di calcolo, rendendo ininfluente il calcolo.

Ai fini della gestione degli indebiti, l’Istituto precisa con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è pertanto da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Precisando, inoltre, che per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data e che nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.

In ultimo, conclude l’Istituto, che ogni eventuale disposizione in contrasto con il contenuto della presente circolare deve ritenersi superata.

[…Omissis…]

Il Segretario Nazionale
(Agostino Siciliano)


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link»

UIL Pensionati.it
www.uilpensionati.it

Ital UIL, Istituto di Tutela e Assistenza dei Lavoratori
http://www.italuil.it/


<
Link/siti
esterni

RS > Il materiale è raccolto come personale documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.

<
N.d.R.

< www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna