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Cosa fare in caso di sciopero nella scuola
(adempimenti, modalità di adesione e procedure)

I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell'anno (es. "le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali") o in particolari istituzioni scolastiche (es. l'allevamento del bestiame nell'azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d'esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", ne dovranno assicurare l'espletamento.

Non rientrano fra i servizi da assicurare le attività connesse al recupero dei debiti degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, dal momento che tali attività non sono assimilabili alle attività "propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione", ma alle operazioni concernenti gli scrutini finali di classi non terminali, per i quali è previsto un possibile differimento fino a 5 giorni: art. 3, comma 3, lett. g) dell'accordo attuativo della L. 146/90 allegato al Ccnl 1998/2001.

La successiva preintesa dell'agosto 2001 di modifica dell'allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante.

L'accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR del 8/10/99 recepito con DM 256 del 26.10.1999 definisce i criteri generali per determinare il contingente, per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. L'accordo di scuola definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola.

Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (art. 8 comma 9 lettera b del CCNL 2006/2009) che viene definito in contrattazione di istituto.

Una notazione a parte merita la questione legata allo svolgimento delle prove del concorso docenti del 20 maggio 2016. A seguito dell'invito prevenutoci dal Garante di escludere “il personale scolastico chiamato a svolgere compiti di componente di commissioni di esami, di vigilanza nonché di ordinario ausilio alla funzionalità delle istituzioni scolastiche interessate allo svolgimento delle prove concorsuali finalizzate al reclutamento del personale docente”, è stata assunta la decisione di esonerare tale personale dalla partecipazione allo sciopero.

Di seguito, alcune schede riportanti una sintesi dei principali adempimenti

SERVIZI ESSENZIALI

CONTINGENTI PERSONALE ATA O EDUCATORI
(accordo nazionale)

Qualsiasi esame e scrutini finali

un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,

un assistente tecnico dell'area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l'uso dei laboratori

un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici

Vigilanza durante il servizio mensa

solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici

Cura del bestiame (solo istituto agrario)

un assistente tecnico di azienda agraria,

un collaboratore scolastico tecnico,

un collaboratore scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali scolastici

Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola)

chi ha il patentino di conduttore di caldaie

Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione)

un assistente tecnico di reparto

un collaboratore scolastico per l'accesso ai locali interessati

Pagamento stipendi ai supplenti temporanei.

Direttore
un assistente amministrativo
un collaboratore scolastico.

Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)

un istitutore
un cuoco
un infermiere
un collaboratore scolastico.
Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati

Quindi

Nella gran parte delle scuole, fatta eccezione per i servizi indispensabili per gli alunni convittori nelle istituzioni educative con riferimento alla vigilanza notturna e alla mensa, e nella gran parte dell'anno non occorre formare il contingente.

Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali.

Non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola,

né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra.

Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente.

Se non vi fosse il contratto di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente.

Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare.

Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività anti- sindacale.

PRIMA DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico

Il lavoratore

chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero)

non può obbligare alcuno a rispondere;

non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l'intenzione di non scioperare).

È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare.

Chi non dichiara nulla non può essere costretto a farlo e non è sanzionabile.

Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).

valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:

può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;

può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche  un servizio minimo;

può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.


comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.

La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no.

Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.

individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili.

lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero.

sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano.

Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.

Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto.

Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.

Se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.


IL GIORNO DELLO SCIOPERO

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce

Il lavoratore

organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie

comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all'organico).

CHI SCIOPERA

non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.

CHI NON SCIOPERA

deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o chi lo sostituisce,

a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero,

a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni

può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l'orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno;

se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

Chi ha il giorno libero

non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.

Ogni comportamento lesivo del diritto di sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative opportune. Un primo intervento del Sindacato provinciale o della RSU può consistere, quando è necessario, nel diffidare il Dirigente scolastico a non attuare iniziative antisindacali (vedi modello di diffida nella pagina seguente che, con le opportune modifiche, può essere utilizzato).


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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 18 Maggio 2016 01:13)

 

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