Supplenze brevi e legge di stabilità: garantire la funzionalità delle scuole
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UIL Scuola, 8 settembre 2015, Comunicato -Lettera »
UIL Scuola Supplenze brevi e legge di stabilitàLa Legge di stabilità, al comma 333 dell’art. 1, prevede che i dirigenti scolastici non possano conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza. La Uil Scuola ritiene che, per evitare un’applicazione burocratica della norma e, soprattutto, per mettere le scuole nelle condizioni di funzionare, sia urgente l’emanazione da parte del MIUR di una nota applicativa del comma in oggetto. Infatti, il comma non si limita a richiamare il divieto di nomina ma, in premessa, fa riferimento alla tutela e alla garanzia dell’offerta formativa. Quindi, ad avviso della Uil, la nota dovrebbe richiamare i due aspetti della legge ma con il prioritario obiettivo di garantire l’offerta formativa ai ragazzi. |
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UIL Scuola Dott. Alessandro Fusacchia Capo di Gabinetto Oggetto: Supplenze docenti La Legge di stabilità, al comma 333 dell’art. 1, prevede che i dirigenti scolastici non possano conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza. La Uil Scuola ritiene che, per evitare un’applicazione burocratica della norma e, soprattutto, per mettere le scuole nelle condizioni di funzionare, sia urgente l’emanazione da parte del Miur di una nota applicativa del comma in oggetto. Infatti, il comma non si limita a richiamare il divieto di nomina ma, in premessa, fa riferimento alla tutela e alla garanzia dell’offerta formativa. Quindi, ad avviso della Uil, la nota dovrebbe richiamare i due aspetti della legge ma con il prioritario obiettivo di garantire l’offerta formativa ai ragazzi. Pino Turi Segretario generale |
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