VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: DISPONIBILITÀ DEI DOCENTI E ALTRE INDICAZIONI
1) Documentazione (sito esterno)
UIL Scuola LU MS PI, 21.032016, Scheda »
VIAGGI DI ISTRUZIONE : I DPR n. 275 del 8/03/1999 e n. 347del 6/11/2000 hanno dato autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione. Pertanto le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono la funzione di suggerimenti di comportamento. Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico Regolamento riguardo a:
L’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 precisava: “… si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”. Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è ormai puramente indicativa, e ciò non toglie che le scuole possano decidere diversamente [N.d.R.: Il numero degli accompagnatori deve essere quello necessario, nel contesto considerato, per le attività didattiche programmate, per quelle di vigilanza e assistenza]. Disponibilità dei docenti I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi. Le uscite e i viaggi si configurano come lavoro “supplementare” per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato. La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari). Questo, ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno. L’accompagnatore potrebbe anche essere un altro docente o il genitore dell’allievo in disabilità, non per forza quello di sostegno |
< |
Documentazione curata e/o segnalata da » |
< |
RS > Il materiale presentato è reso a titolo di documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente o gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. |
< N.d.R. |
Documentazione correlata e/o richiamata »
< link/siti |
<.
Ultimo aggiornamento (Lunedì 21 Marzo 2016 23:18)