È necessario un intervento di indirizzo del MIUR, nel frattempo la UIL Scuola mette a disposizione una scheda di lettura.

>

1) Documentazione (sito esterno) >>>

UIL Scuola, 8 aprile 2014, Documentazione


>

VISITA MEDICA SPECIALISTICA
Confusione e contenzioso nelle scuole in assenza di un intervento del MIUR
La scheda della UIL Scuola

Nel comparto Scuola le visite mediche specialistiche sono state da tempo regolamentate dalla Circolare Ministeriale 301/1996 e –successivamente- dalla Legge 111/2011 che hanno stabilito:

  • 1. le assenza per malattia dovute a visite specialistiche vanno giustificate con l’attestazione del medico o della struttura che hanno svolto la visita stessa;
  • 2. l’assenza per malattia viene erogata a giornate intere, indipendente dall’orario in cui si svolge la visita specialistica;
  • 3. se la visita si svolge in un comune diverso da quello di residenza, rientrano nell’assenza anche gli eventuali giorni necessari per il viaggio.

In una situazione tranquilla, che da tempo non comportava né dubbi interpretativi, né contenziosi, è intervenuta la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) che - al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni- ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, che ora prevede testualmente:

“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

Il nuovo testo suscita non poche perplessità, anche da un punto di vista grammaticale e linguistico, in quanto il soggetto iniziale “assenza per malattia” diventa poco dopo “permesso” che deve indicare anche l’orario in cui si è svolta la visita.

Se è una assenza per malattia, si riferisce all’intera giornata, rientra nel periodo di comporto, è sottoposta alla “trattenuta Brunetta”, e non richiede l’indicazione dell’orario, in quanto il CCNL non prevede il frazionamento della giornata di malattia.

Se è un permesso, non può essere considerato malattia, non può rientrare nel periodo di comporto, né può essere sottoposto alla trattenuta.

Ad aggravare ancora di più la situazione è intervenuta poi la Circolare n. 2 del 17-2-2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, precisando che per l’effettuazione di tali visite il dipendente deve fruire dei permessi previsti dai Contratti, che per la scuola sono solo due:

  • 1. i permessi per motivi personali (art. 15, c. 2);
  • 2. ed i permessi brevi (art. 16).

L’applicazione della Circolare nel nostro Comparto risulta quanto meno problematica, a cominciare dal fatto che per il personale della scuola è – a nostro avviso - estremamente limitata la possibilità di fruire dei permessi previsti dall’art. 16 del CCNL, la cui durata è talmente breve (solo 2 ore per i docenti) da non rendere possibile l’effettuazione della visita che richiede – in genere - molto più tempo, visto che la maggior parte dei comuni italiani non ha i servizi sanitari adeguati e l’interessato è molto spesso costretto a recarsi in un comune diverso da quello di residenza. Senza contare poi le visite particolari, disponibili solo in strutture altamente specializzare, che richiedono anche il necessario tempo per il viaggio.


<
<
<
Estratto

UIL Scuola
Documentazione

Per prendere visione/scaricare (sul sito UIL Scuola; PDF, 128 KB)>>>


link/siti
esterni
citati

- Documentazione inviata da >
UIL Scuola Pisa
via Barattularia 8 - Piazza Don Minzoni –56121 Pisa
Tel. -050-2208342 - Fax -050-506183-
E-Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Web: www.uilscuolapisa.it
(link/siti esterni citati)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna