VISITA MEDICA SPECIALISTICA: contenzioso e rischi nelle scuole
È necessario un intervento di indirizzo del MIUR, nel frattempo la UIL Scuola mette a disposizione una scheda di lettura. |
> |
1) Documentazione (sito esterno) >>>
UIL Scuola, 8 aprile 2014, Documentazione |
> |
VISITA MEDICA SPECIALISTICA Nel comparto Scuola le visite mediche specialistiche sono state da tempo regolamentate dalla Circolare Ministeriale 301/1996 e –successivamente- dalla Legge 111/2011 che hanno stabilito:
In una situazione tranquilla, che da tempo non comportava né dubbi interpretativi, né contenziosi, è intervenuta la Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) che - al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni- ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001, che ora prevede testualmente: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.” Il nuovo testo suscita non poche perplessità, anche da un punto di vista grammaticale e linguistico, in quanto il soggetto iniziale “assenza per malattia” diventa poco dopo “permesso” che deve indicare anche l’orario in cui si è svolta la visita. Se è una assenza per malattia, si riferisce all’intera giornata, rientra nel periodo di comporto, è sottoposta alla “trattenuta Brunetta”, e non richiede l’indicazione dell’orario, in quanto il CCNL non prevede il frazionamento della giornata di malattia. Se è un permesso, non può essere considerato malattia, non può rientrare nel periodo di comporto, né può essere sottoposto alla trattenuta. Ad aggravare ancora di più la situazione è intervenuta poi la Circolare n. 2 del 17-2-2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, precisando che per l’effettuazione di tali visite il dipendente deve fruire dei permessi previsti dai Contratti, che per la scuola sono solo due:
L’applicazione della Circolare nel nostro Comparto risulta quanto meno problematica, a cominciare dal fatto che per il personale della scuola è – a nostro avviso - estremamente limitata la possibilità di fruire dei permessi previsti dall’art. 16 del CCNL, la cui durata è talmente breve (solo 2 ore per i docenti) da non rendere possibile l’effettuazione della visita che richiede – in genere - molto più tempo, visto che la maggior parte dei comuni italiani non ha i servizi sanitari adeguati e l’interessato è molto spesso costretto a recarsi in un comune diverso da quello di residenza. Senza contare poi le visite particolari, disponibili solo in strutture altamente specializzare, che richiedono anche il necessario tempo per il viaggio. |
< |
UIL Scuola |
link/siti |
- Documentazione inviata da >
UIL Scuola Pisa
via Barattularia 8 - Piazza Don Minzoni –56121 Pisa
Tel. -050-2208342 - Fax -050-506183-
E-Mail:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Web: www.uilscuolapisa.it
(link/siti esterni citati)