La scheda Uil Scuola con le norme di riferimento.

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UIL Scuola, Documentazione


Visite guidate e viaggi di istruzione

La scheda Uil Scuola con le norme di riferimento

La normativa in vigore:  decide la scuola

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.

L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve quindi tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (art. 10, c. 3, lettera “e”, D.lgs. 297/1994).

Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. 291/1992; D.lgs 111/1995; C.M. 623/1996; C.M. 181/1997; D.P.C.M. 349/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Sono queste le testuali disposizioni contenute nella Nota prot. n. 2209 del  11-4-2012 firmata dal direttore generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica -Carmela Palumbo- e diretta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali ed ai Dirigenti scolastici.

L’unico obbligo che la Nota attribuisce alle istituzioni scolastiche è quello di “garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti”.

La scuola stabilisce anche i compensi per i docenti accompagnatori

La finanziaria 2006 e la legge 78/2010 hanno abolito i compensi a cui avevano diritto i docenti che accompagnavano gli alunni nei viaggi in Italia e all’estero.

Oggi l’unico compenso possibile può essere attribuito a carico del fondo di istituto, in base all’art. 88, c. 2, lettera “k” che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell’ambito del POF”.

La procedura da seguire è la seguente:

  1. il collegio dei docenti inserisce i viaggi di istruzione nel POF, dopo aver accertato la disponibilità del personale ad accompagnare i ragazzi, con un compenso a carico del fondo;
  2. il consiglio di circolo o di istituto delibera l’attuazione dei viaggi di istruzione e la spesa relativa;
  3. la contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l’entità del compenso (orario o forfettario), che viene liquidato al rientro del viaggio e –comunque- non oltre il 31 agosto (art. 6, c. 4 del CCNL).

Il personale della scuola non è obbligato ad accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione. Cosa fare in caso contrario

L’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all’insegnamento) del CCNL e neanche  tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area).

Si tratta quindi di attività aggiuntive (e come tali è giusto che vengano retribuite) che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal dirigente.

Se si dovesse verificare quest’ultimo caso, dopo aver dichiarato la propria contrarietà, è opportuno chiedere per iscritto al dirigente un ordine di servizio scritto, in base al quale si apre il contenzioso, nel caso in cui l’ordine venga reiterato.

Tale procedura -prevista dall’art. 17 del DPR 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore)- è espressamente richiamata dall’art. 146, g/2 del nostro CCNL e può essere messa in atto tutte le volte che un dipendente ritiene di aver ricevuto un ordine illegittimo.

Per gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione l’attività didattica non può essere interrotta

Così come i docenti non sono obbligati a partecipare ai viaggi di istruzione, anche gli alunni possono decidere di non prendervi parte. In questo caso la scuola deve garantire agli alunni non partecipanti il diritto all’istruzione; può essere consentito qualche adattamento dell’orario per far fronte all’assenza dei docenti accompagnatori, ma è da escludere sia l’adozione di un orario ridotto, sia (a maggior ragione) una interruzione delle attività didattiche.

Il fondo di istituto

Il fondo di istituto costituisce il salario accessorio del personale docente ed ATA e pertanto può essere utilizzato solo per attribuire i compensi agli accompagnatori.

Qualche suggerimento

Finiscono qui le norme stabilite dalle leggi in vigore e dal contratto di categoria.

Per il resto, poiché l'intera materia rientra nella completa autonomia decisionale delle scuole, ci limitiamo ad aggiungere  qualche suggerimento, sulla base della normativa precedentemente in vigore.

  1. Il viaggio di istruzione presuppone una adeguata programmazione didattica e culturale e rientra tra le attività integrative della scuola; per questo gli accompagnatori dovrebbero essere individuati tra i docenti di materie attinenti le finalità del viaggio.
  2. Occorre evitare di chiedere alle famiglie quote di compartecipazione elevate, che possano determinare situazioni discriminatorie; per questo la scelta deve essere ispirata a criteri di convenienza che però assicurino certi standard qualitativi e di sicurezza.
  3. E’ opportuno che i viaggi vengano effettuati solo con la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte e con la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni.
  4. Se il percorso programmato lo consente, è consigliabile l’utilizzo del treno.
  5. Nel caso in cui la scuola organizzi in proprio il viaggio, è opportuno:

a) affidarsi ad agenzie e a ditte di trasporti di assoluta affidabilità, anche consultando l’Ente Provinciale per il Turismo e le Aziende di Promozione Turistica;

b) accertarsi che gli automezzi utilizzati siano in regola ed in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti, compresa la presenza di due autisti nel caso in cui si preveda che l’automezzo stesso sia in movimento per molte ore al giorno;

c) ricordare che l’autista deve effettuare un riposo di almeno 45 minuti ogni 4 h e 30’ di servizio;

d) verificare che tutti i partecipanti siano in possesso di una polizza assicurativa contro gli infortuni;

e) valutare la possibilità di accreditare ad uno degli accompagnatori una somma di denaro per le spese impreviste e per le spese da regolare in contanti nel corso del viaggio.

Questi ed altri importanti suggerimenti operativi sono contenuti nella C.M. 291/1992 che – pur non essendo più in vigore - contiene comunque una serie di riferimenti che è sempre bene tenere presenti soprattutto sui temi della sicurezza, della responsabilità e della eventuale scelta dell’agenzia di viaggi.

Normativa di riferimento:

- Circolare n. 2209 dell’11 aprile 2012

- Circolare n. 291 del 14 ottobre 1992


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Ultimo aggiornamento (Sabato 16 Marzo 2013 03:05)

 

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