Assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione: chiarimenti ed indicazioni operative secondo l’USR Piemonte
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USR Piemonte, 8 settembre 2014, N. 7364
Ai Dirigenti Scolastici delle Oggetto : Assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione. Chiarimenti ed indicazioni operative. Con l’avvio dell’anno scolastico si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alle procedure da adottare in caso di assenza ingiustificata o priva di valida giustificazione del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario. Con la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego e la successiva entrata in vigore del d. lgs. 150/2009 (introduzione dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. 165/2001), l’assenza priva di valida giustificazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento con preavviso qualora ricorrano i presupposti indicati dalla citata norma:
La disposizione, avendo natura di norma imperativa (cfr .art. 55, comma 1 e 2, d. lgs. 165/2001), sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario nella parte in cui si pongano in contrasto con la stessa. 1) PERSONALE ATA Quando ricorrono le citate ipotesi previste dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), d.lgs. 165/2001, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario non trovano più applicazione i commi 6 e 7 dell’art. 95 CCNL 2006/2009 che rispettivamente dispongono, in caso di assenza ingiustificata dal servizio per più di dieci giorni o abbandono dello stesso, la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a dieci giorni; in caso di assenza ingiustificata ed arbitraria per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi la sanzione del licenziamento con preavviso. Resta assoggettata invece alla disciplina contrattuale (art. 95, comma 6, CCNL) ed al potere disciplinare del Dirigente Scolastico l’ipotesi di assenza ingiustificata o assenza priva di valida giustificazione per periodi non superiori a tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio. 2) PERSONALE DOCENTE Per il personale docente si ritiene che, in ragione della previsione introdotta dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b) d. lgs. 165/2001 e della contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, non sia applicabile la procedura della decadenza (art. 127 DPR 3/57) a cui rinvia l’art. 511 del d.lgs. 297/94. Nel caso di assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione per periodi non superiori ai tre giorni, anche non consecutivi, nel biennio, in assenza di disposizioni di dettaglio riguardanti il personale docente e in ragione del principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, si ritiene che l’infrazione accertata sia soggetta a sanzione non superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio e della retribuzione, di competenza del dirigente scolastico. 3) INDICAZIONI OPERATIVE Si richiama la massima attenzione dei dirigenti scolastici a non avviare nei confronti del personale (docente e ATA) le procedure di decadenza previste dall’art. 127 DPR 3/57, nel caso in cui si verifichino assenze ingiustificate o prive di valida giustificazione o inottemperanze alle diffide a riprendere servizio. Nel caso di assenza ingiustificata o priva di valida giustificazione sarà cura dei dirigenti predisporre senza indugio, al verificarsi dell’assenza, puntuale diffida a riprendere servizio. Qualora il dipendente non abbia ottemperato alla diffida a riprendere servizio il dirigente scolastico, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 55 bis, comma 2, d. lgs. 165/2001
Si ringrazia per la collaborazione. Il Dirigente dell’Ufficio IV |
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 22 Settembre 2014 00:06)