L'USR del Veneto ha emanato una nota esplicativa con le Indicazioni operative per la nomina dei docenti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado.



Il documento presenta la sequenza delle operazioni e indica le procedure opportune.


La nota riconferma:

  • “… la natura obbligatoria di tali attività”;
  • “ La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).”

1.1) Documentazione disponibile >>>


USR Veneto, 21 settembre 2012, N. 13235/C21




MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
(…Omissis…)
Ufficio III – Personale della Scuola
MIURAOODRVE/UFF.III/13235/C21 Venezia, 21 settembre 2012

Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole di ogni ordine e grado loro sedi

(…Omissis…)

Oggetto: Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado a.s. 2012/2013

Al fine di uniformare l’organizzazione delle attività didattiche e formative destinate agli alunni e agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione ad uno dei corsi di studi delle istituzioni scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale, per l’anno scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni .

Nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 61 del 18 luglio 2012).

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, si fa rinvio alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative ore, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

Prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.

Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).

Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.

Nei casi indicati alle lettere b) e c), la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2013, per la scuola dell’infanzia, e fino al termine delle lezioni per gli altri ordini e gradi di scuola.

ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.

La circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, chiarisce che:

poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”

Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:

  1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
  2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
  3. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.

Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.

Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.

Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.

Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:

  • scuola dell’infanzia (cap. 2156),
  • scuola primaria (cap. 2154),
  • scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
  • scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).

Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte di questo Ufficio, attesa la natura obbligatoria di tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.

Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Si evidenzia che le procedure illustrate nella presente nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.

NOMINA FINO ALL’AVENTE TITOLO DI ASPIRANTI NON DI RUOLO INCLUSI IN GRADUATORIA DI CIRCOLO e ISTITUTO.

Nelle more dell’adeguamento delle graduatorie di circolo e di istituto, conseguente al dimensionamento della rete scolastica e all’inclusione in prima fascia di istituto dei docenti della quarta fascia GAE, anche per la copertura delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, si dovranno conferire nomine fino all’avente titolo.

Si precisa che le nuove graduatorie di istituto saranno presumibilmente disponibili a partire da metà ottobre 2012.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

F.to Il Vice Direttore Generale

Gianna Marisa Miola


Estratto

1.2) Documentazione disponibile (sito esterno, USR Veneto) >>>


USR Veneto, 21 settembre 2012, N. 13235/C21




(21 settembre 2012)

Indicazioni operative per la nomina dei docenti per le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica a.s. 2012/2013

Per prendere visione >>>

Nota dg del 21 settembre 2012 pdf -


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Ultimo aggiornamento (Sabato 22 Settembre 2012 09:22)