La nota dell’USR Piemonte.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Piemonte, 10847, 10-10-2016
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio III affari giuridici, contenzioso e disciplinare
MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0010847.10-10-2016

Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali
dell’U.S.R. per il Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
della regione Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: dichiarazioni mendaci rese dal personale scolastico relative a condanne penali.

Si fa riferimento alla nota dello scrivente, prot. n. 4992 del 19 aprile 2016, relativa all’oggetto, con la quale si rappresentava l’opportunità di attenersi all’orientamento giurisprudenziale che propendendo verso un’interpretazione restrittiva dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, prevedeva in caso di dichiarazioni non veritiere rilasciate dal personale scolastico sia in fase di inserimento in graduatoria sia in fase di sottoscrizione del contratto di lavoro, la decadenza dai benefici (inserimento in graduatoria e stipula del contratto di lavoro) conseguiti mediante la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dal suddetto personale.

A tale proposito, si segnala che la recente giurisprudenza di legittimità, Corte di Cassazione, sentenza 7 giugno 2016, n. 11636, evidenziando che “il comportamento del dipendente pubblico è … sanzionato indipendentemente dalla circostanza che la falsità abbia fatto conseguire il posto di lavoro, essendo sufficiente … la condotta di avere prodotto la documentazione o la dichiarazione falsa, al fine o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro”, ritiene tale comportamento sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 55-quater, lettera d) del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale il licenziamento senza preavviso è irrogato nei casi di “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”.

Alla luce pertanto dei recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di falsità dichiarativa e documentale, si invitano le SS.LL., qualora ravvisino situazioni di discordanza tra il certificato penale del casellario giudiziale e autocertificazione resa dal personale scolastico, sia in fase di inserimento nelle graduatorie permanenti/24 mesi ovvero nelle graduatorie di circolo e di istituto, sia in fase di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a darne tempestivamente notizia a questo Ufficio, al fine di poter valutare l’eventuale avvio del procedimento disciplinare, ex art. 55-quater, lettera d) del d.lgs. n. 165 del 2001, a carico del dipendente interessato dal mendacio.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca


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Estratto

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http://www.istruzionepiemonte.it/


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Link/siti
esterni
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N.d.R.

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