1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Toscana,N.
9736 del 20-07-2016 »

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio I/4
Legale e Contenzioso
Firenze, 11/07/2016
Prot.9736 del 20/07/2016

All’Ufficio [omissis]
Ambito territoriale per la provincia di [omissis]

Oggetto: [omissis] – incompatibilità dipendenti pubblici – divieto di cumulo impieghi

È stata rimessa a questo Ufficio documentazione relativa al docente in oggetto, secondo la quale lo stesso è stato immesso in ruolo con decorrenza economica e giuridica dal 1/09/2014 e, a seguito del superamento dell’anno di prova, è stato confermato in ruolo dal 1/09/2015.

Per l’anno 2015/2016, il docente risulta aver usufruito di un periodo di aspettativa non retribuita della quale però non si comprende la natura attesa la contraddittorietà degli atti in possesso dello scrivente.

Infatti, in base alla scheda personale del docente l’aspettativa di cui in parola risulta essere quella di cui all’art. 26 legge n. 448/98. Tuttavia, dalla richiesta di aspettativa formulata dal docente del 15/07/2015 risulta che lo stesso avesse richiesto l’aspettativa di cui all’art. 18 co. III del vigente CCNL comparto scuola “per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa presso l’ENEA”. Ferma restando la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti e verifiche da parte dell’Istituzione Scolastica sulla natura dell’aspettativa richiesta e concessa che allo scrivente, in base alla documentazione in atti, parrebbe dover essere quella ex art. 18 co. III del CCNL, e precisando che rimangono ferme le determinazioni di Codesto Ufficio a cui permane la competenza e la più completa visione del fascicolo personale del docente, si rappresentano le seguenti indicazioni di carattere generale.

La materia della incompatibilità del personale del comparto scuola e del divieto di cumulo di pubblici impieghi è regolata dall’art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”, dall’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, dall’art. 508 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” c.d. T.U. Istruzione e da alcune disposizioni del CCNL comparto Scuola.

L’art. 53, primo comma, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.

Il sopracitato art. 508 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, ad oggi in vigore, costituisce disciplina speciale relativa alle incompatibilità del personale docente e regola espressamente l’ipotesi, più specifica nell’ambito della disciplina delle incompatibilità quale figura generale, del cd. divieto di cumulo di impieghi pubblici. Precisamente, la disposizione richiamata prevede al comma 7 che “L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore”.

Atteso che il docente in oggetto è assunto in servizio presso un ente pubblico di ricerca, ha usufruito dell’aspettativa da parte dell’Istituto Scolastico per realizzare l’esperienza di diversa attività lavorativa per tale servizio, ha comunicato all’Amministrazione l’assunzione del suddetto impiego, la volontà di dimettersi dal ruolo di personale docente nonché l’incompatibilità degli stessi, la normativa applicabile pare essere quella del summenzionato art. 508 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 con conseguente cessazione di diritto dall’impiego di docente.

IL DIRIGENTE
(Claudio Bacaloni)


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Estratto

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