Pagamento spese legali: ripubblicati precisazioni e chiarimenti
1) Documentazione (sito esterno)
USR Toscana, 11-04-2014 - Nota n. 15197, 30-10-2015 »
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Oggetto: capitolo 2133 – Pagamento spese legali – Chiarimenti Si fa seguito alle precedenti note in materia di pagamento spese legali diramate da questo ufficio, in particolare alla nota prot. n. 12638 del 29/10/2007, per ricordare che, nelle ipotesi in cui questa amministrazione sia condannata alle spese di giudizio, le spese legali da corrispondere al difensore sono ordinariamente rimborsate esclusivamente alla controparte vittoriosa. Si procede, invece, al pagamento delle spese in questione direttamente in favore dell’avvocato difensore solo nel caso in cui le stesse siano distratte dal giudice in sentenza in favore del difensore di parte antistatario (distrazione delle spese legali art. 93, comma 1, c.p.c.). Più in dettaglio, nell’ipotesi di condanna al rimborso delle spese senza distrazione, devono essere rimborsati direttamente alla parte vittoriosa gli onorari e le spese di competenza del legale di quest’ultima, ivi compresa l’iva. Rimane a carico della parte vittoriosa, se sostituto d’imposta, l’applicazione della ritenuta di acconto al momento del pagamento della parcella. Nell’ipotesi in cui la parte vittoriosa abbia agito in giudizio nell’esercizio della propria impresa o professione e, quindi, abbia diritto alla detrazione dell’IVA addebitata dal difensore, quest’ultima non deve essere rimborsata. La fattura deve, ovviamente, essere emessa da parte del legale nei confronti del proprio cliente beneficiario della sentenza favorevole. Nel caso, invece, di condanna al rimborso delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario, devono essere pagati direttamente a quest’ultimo onorari e spese, ivi compresa l’iva. Il pagamento deve essere assoggettato a ritenuta di acconto. Il legale dovrà emettere fattura esclusivamente nei confronti del proprio cliente (parte vittoriosa) e non nei confronti di questa amministrazione (cfr. artt. 18 e 21 DPR 633/72). Anche in questo caso, nell’ipotesi in cui la parte vittoriosa abbia agito in giudizio nell’esercizio della propria impresa o professione e, quindi, abbia diritto alla detrazione dell’IVA addebitata dal difensore, quest’ultima non deve essere corrisposta al legale distrattario che potrà richiedere al soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorari e spese e non anche quello dell’iva. Si precisa, infine, che nel caso di condanna alle spese senza distrazione, le spese possono essere rimborsate direttamente al difensore della parte vittoriosa solo a fronte di una esplicita istanza da parte di quest’ultima. In tale ipotesi potranno applicarsi le regole sopra descritte per il caso di condanna con distrazione (fatturazione da parte del difensore direttamente al proprio cliente, ritenuta di acconto operata dall’amministrazione soccombente che liquida il compenso). IL DIRIGENTE
Note: Art. 93 c.p.c. “ il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipate” |
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 14 Aprile 2016 00:04)