PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ: TRATTENIMENTI IN SERVIZIO
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USP Torino, 2 gennaio 2015, N.00009/U, Circolare nr.1 »
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai DIRIGENTI Scolastici OGGETTO: TRATTENIMENTI IN SERVIZIO – Decreto Legge 24/6/2014 n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/8/2014 n.114 Si fa seguito alla nota Prot. 10297 del 19/12/2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per fornire indicazioni in merito all’oggetto. Si evidenzia, innanzitutto, che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione, sia di vecchiaia sia di anzianità, entro il 31/12/2011, restano soggetti al previgente limite ordinamentale di anni 65 per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Tali dipendenti NON sono soggetti, neppure su opzione, ai nuovi limiti di età previsti dalla Legge 214/2011. Il decreto legge 24/6/2014 n.90 convertito con modificazioni dalla L.11/8/2014 n.114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, abrogando le richieste di trattenimento in servizio ai sensi del co.2 e co.5 del D.lvo 297/94 art.509 (rispettivamente per il raggiungimento dell’anzianità massima o per un biennio già previsto dall’art.16 co.1 D.LVO 503/1992). Nulla è innovato rispetto al co.3 del medesimo articolo che NON è stato abrogato; ne consegue che la proroga oltre i limiti di età sussiste esclusivamente per raggiungere l’anzianità minima per il diritto a pensione. Pertanto nel 2015 potranno chiedere il trattenimento in servizio solo i dipendenti che, compiendo 66 anni e 3 mesi di età entro il 31/8/2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. La valutazione delle istanze di trattenimento in servizio, come previsto dalla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot.10297, sarà effettuata da quest’Ufficio; pertanto le istanze degli interessati, da presentare in forma cartacea, dovranno essere inoltrate corredate dal modello A allegato alla nostra precedente circolare n.377 del 22/12/2014 e da un estratto conto INPS, se in possesso. Si precisa che per il personale sopra specificato che, pur avendo i requisiti per il diritto a pensione, non presenta istanza di cessazione on-line o istanza di trattenimento in servizio (prevista solo per chi non raggiunge il minimo di anzianità contributiva di anni 20), le Istituzioni Scolastiche dovranno procedere al collocamento a riposo d’ufficio, fornendo copia della comunicazione a questo Ufficio. Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., e, nel far riserva di ulteriori eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. IL DIRIGENTE |
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N.d.R.> Il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza; per altre informazioni o documentazione certa si consiglia di prendere visione dei documenti ufficiali e/o contattare l’amministrazione citata. |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 13 Gennaio 2015 07:48)