Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro: convenzione USR Lombardia e USR Toscana
Per … favorire una integrazione funzionale tra enti che hanno comune finalità di formazione dei docenti in servizio e di sperimentazione in ambito didattico ed educativo… |
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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: EEVV, Convenzione, 14-12-2016»
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA LE PARTI Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con sede in via Pola, Il - 20124 - Milano, Codice fiscale 97254200153, rappresentato dalla Dott.ssa Delia Campanelli, la quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (di seguito indicato come USR Lombardia), E Ufficio Scolastico Regione Toscana - con sede in via Mannelli 113, 50136 - Firenze, Partita IV A 800224410486, rappresentato dal Dott. Domenico Petruzzo, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (di seguito indicato come USR Toscana), PREMESSO CHE
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto Oggetto della presente convenzione è una collaborazione tra le Parti, finalizzata alla ricerca, alla sperimentazione di percorsi innovativi e alla formazione dei docenti in servizio, in riferimento all'Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Anche se non in maniera esaustiva, costituiscono attività di interesse di USR Lombardia e USR Toscana con riferimento alla presente convenzione:
Art. 2 - Comitato di collegamento e Responsabili Scientifici Per l'USR Lombardia il responsabile scientifico è la Dott.ssa Maria Rosaria Capuano. Per l'USR Toscana il responsabile scientifico è il Dott. Roberto Curtolo. Nell'ambito della presente convenzione, l'USR Lombardia e l'USR Toscana istituiscono un Comitato di collegamento, composto dai due rappresentanti scientifici precedentemente nominati con il compito di:
Art.3 - Durata La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2018, così da regolamentare tutte le attività che riguardano gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare tale convenzione. Art. 4 - Proprietà e sicurezza I diritti di proprietà intellettuale relativi a dati, tecniche e software funzionali al perseguimento dei fini indicati nella presente convenzione, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella piena ed esclusiva titolarità della Parte che li ha sviluppati e messi a disposizione. Art. 5 - Riservatezza Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione. Art. 6- Pubblicazioni Nel caso d'uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, ciascuna delle Parti dovrà con congruo anticipo dame avviso scritto all'altra. I diritti di pubblicazione sono definiti di volta in volta da appositi atti integrativi, di cui all'Art. 3; la parte detentrice dei diritti di pubblicazione dovrà comunque dichiarare che i materiali in questione sono stati elaborati nell'ambito della presente convenzione. Art. 7 - Recesso Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi che dovrà essere notificato all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, gli eventuali atti integrativi di cui al precedente Art. 3 in atto, riferiti a specifiche attività, saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi, fatti salvi diritti e doveri delle Parti. Art. 8 - Modifiche Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti. Articolo 9 - Firma digitale e Spese contrattuali La presente convenzione è firmata digitalmente, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. La presente convenzione è soggetta a bollo e registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale dagli USR Lombardia e Toscana ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642. Articolo 10- Clausola di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti, nonché all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Contratto. 14 Dicembre 2016
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link» Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana |
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RS > Il materiale è raccolto come documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato/patronato/CAAF o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. |
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