Scadenza 15 ottobre 2014.

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USR Toscana-OO.SS.Toscana, Contratto Collettivo Integrativo Regionale »

PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO
modulistica e domanda

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
“CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, AUSILIARIO”.
Scadenza 15 ottobre

[…Omissis…]

1) Hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nel limite del monte ore a fianco indicato, le seguenti categorie di personale appartenente alle qualifiche del personale docente dei vari ordini e gradi di istruzione, educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA);

A) Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (150 ore annue) o in parttime;

in tutti i casi, compreso quello di rapporto di lavoro verticale, il monte dei permessi retribuiti è determinato in misura proporzionale alla prestazione lavorativa;

B) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto (150 ore annue);

C) Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (125 ore).

2) Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola le seguenti categorie di personale:

A) Personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato su uno spezzonecattedra/posto inferiore alla metà dell’orario cattedra/posto (quindi tutti i docenti o ATA con posto inferiore al 50%).

B) Personale con contratto di lavoro tempo determinato per supplenza temporanea.

3) Il personale di cui alle lett. B) e C) del precedente comma 1 è ammesso, nell’ordine, al beneficio subordinatamente alla disponibilità di posto, nei limiti dei contingenti di cui al successivo art. 3, dopo aver soddisfatto le domande del personale di cui alla precedente lett. A.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande vanno presentate, per il tramite dell’Istituzione scolastica di servizio, all’Ambito Territoriale Provinciale competente, ovvero direttamente presso l’ Ambito Territoriale Provinciale ovvero tramite servizio postale con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 15 ottobre di ciascun anno. Ai fini della tempestività della domanda si considera, rispettivamente, la data di acquisizione al protocollo della stessa da parte della Istituzione scolastica, la data di acquisizione al protocollo da parte dell’Ambito Territoriale Provinciale e la data di spedizione della raccomandata.

2) Il personale con contratto a tempo determinato, di cui all’art. 1 lett. B e C, stipulato dopo il 15 ottobre e comunque entro il 31 dicembre, potrà presentare domanda entro i sette giorni successivi alla stipula del

relativo contratto individuale. Detto personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità del contingente.

3) Il personale con contratto a tempo determinato (30 giugno – 31 agosto) già beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, conserva il diritto alla fruizione degli stessi, per la parte residua, a seguito di eventuale stipula di contratto nel successivo anno scolastico presso la stessa o altra istituzione scolastica della regione.

4) Qualora la domanda di iscrizione ad un corso a numero chiuso, di cui al successivo art. 6, sia subordinata al superamento di una prova selettiva e tale procedura si concluda oltre il termine di scadenza della domanda di cui al precedente comma 1, il personale è tenuto, qualora intenda beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, a produrre egualmente domanda entro il detto termine, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5, il corso a cui intende iscriversi, la data e sede di effettuazione della prova selettiva, l’Ente che gestisce l’effettuazione di detta prova.

5) II personale in questione viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 1, del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 5 novembre di ciascun anno.

6) L’ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti. Essi possono essere utilizzati solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio.

7) Le Istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione delle domande all’Ambito Territoriale Provinciale, unitamente ad una nota di accompagnamento con l’indicazione dei nominativi del personale, distinto per qualifica, che ha presentato istanza di concessione dei permessi in parola, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Nella domanda, redatta in carta semplice o nel modulo allegato al contratto, l’interessato, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve dichiarare:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita;

b) qualifica e sede di servizio;

c) regolare iscrizione al corso di studio prescelto con l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’Ente che organizza i corsi;

d) tipo di corso e relativa durata;

e) calendarizzazione per quanto possibile dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno scolastico in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami;

f) anzianità complessiva di servizio, compreso quello valevole ai fini della mobilità volontaria;

g) se nell’anno precedente ha beneficiato del permesso per il diritto allo studio per la frequenza al medesimo corso per il quale si chiede il beneficio.

2) La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall’interessato.

3) Si applicano le disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione delle domande parzialmente incomplete o contenenti errori materiali, purché le stesse siano prodotte entro il termine sopraindicato e regolarizzate entro il termine comunicato dall’amministrazione e, comunque, prima della pubblicazione delle graduatorie;

4) Per la presentazione della domanda da parte degli interessati trovano piena applicazione le disposizioni in materia di autocertifìcazione (art. 48 DPR n. 445/2000) e di dichiarazioni non veritiere (art.71 DPR n. 445/2000).

5) Il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale effettua, secondo quanto disposto dal su richiamato art. 71, controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati, con le conseguenze, in caso di dichiarazioni non veritiere, di quanto previsto agli artt. 75 e 76 DPR n.445/2000 (Decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sanzioni penali).

[…Omissis…]


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Estratto

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CCI_REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO E MODULO DOMANDA


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Ultimo aggiornamento (Giovedì 09 Ottobre 2014 23:11)