Permessi retribuiti per il diritto allo studio: riconoscimento e fruizione per i docenti
1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Toscana, N.3385, 03-03-2017»
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Al Dirigente Oggetto: Riconoscimento e fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio - personale docente. Con riferimento alla nota di codesto ufficio prot. n. 430 del 07/02/2017 relativa al ricorso avverso l'esclusione […Omissis…] dall'elenco degli ammessi alla fruizione dei permessi in oggetto indicati, si riportano di seguito delle valutazioni, per altro già inviate con nota prot. 2501 del 07/03/2016, che potrebbero essere prese in considerazione anche in questo caso. L'art. 2 del CCIR sottoscritto il 26/11/2012 prevede che i permessi retribuiti siano concessi per la frequenza di corsi che consentano il conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari previsti dagli statuti delle università e/o riconosciuti dal MIUR facendo esplicito richiamo all'art. 3 del D.P.R. 395/88 nel quale sono previste istituzioni statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Nella situazione specifica non siamo in presenza di una Università italiana o che possa rilasciare un titolo avente valore legale nel nostro ordinamento ma di una Università europea di cui andrebbe verificato il collocamento nel sistema di istruzione del paese di appartenenza. Ciò in quanto i titoli sono da considerarsi "ufficiali" se rilasciati da autorità del sistema educativo in conformità alla legislazione nazionale vigente in materia di istruzione. I titoli conseguiti in altri paesi europei, seppur conseguiti ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 che trova attuazione in Italia mediante il decreto legislativo 206/2007, sono oggetto di riconoscimento/equipollenza a quelli italiani mediante specifiche procedure, attivate su istanza dell'interessato successivamente al conseguimento del titolo stesso, e che necessitano di documenti relativi alla validità del titolo e dell'istituzione che lo ha rilasciato. A tal proposito possono essere consultate le FAQ presenti sul sito del MIUR nell'area specifica del riconoscimento della professione docente http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/riconoscimento-professione-docente*. Non appare pertanto immediatamente riconducibile il titolo conseguibile dalla docente in questione, ad un titolo previsto dall' ordinamento italiano. L'altro aspetto che andrebbe preso in considerazione è legato alla modalità di fruizione delle ore di permesso li forma giornaliera continuativa. Tale metodologia comporterebbe un'assenza protratta del docente che renderebbe necessaria una qualche sostituzione dello stesso. L'art. 10 del citato Contratto Integrativo prevede che il Dirigente Scolastico adotti prioritariamente idonee misure organizzative (variazione oraria, cambi turni etc.) per sopperire tale assenza e, solo qualora ciò non fosse possibile, sostituisca il docente con personale eventualmente a disposizione. L'ipotesi di stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, comportando un ulteriore aggravio di spesa, va dunque valutata tenendo anche conto della vigente normativa in materia. Quanto sopra costituisce una mera valutazione/interpretazione della materia da parte dello scrivente ufficio, ogni valutazione finale è rimessa alla S.V.. IL DIRIGENTE |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link» USR, Toscana MIUR, area riconoscimento professione docente |
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 13 Marzo 2017 14:27)