Pisa - Cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
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MIUR, 16 marzo 2012, prot. n. 928 |
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Prot. n.° 928/C1 - Pisa, 16/03/2012 OGGETTO: D.M. n. 22 del 12.03.2012 – CM. N. 23 del 12.03.2012 - Cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza 1.09.2012 - Indicazioni operative. Si comunica, con l’invito alla massima diffusione nei confronti del personale interessato, che sul sito INTRANET del M.I.U.R. sono stati pubblicati in data 13.03. 2012 il D.M. n. 22 del 12.03.2012 e la C.M. n. 23 del 12 .03.2012 relativi alle cessazioni e al trattamento di quescienza dal 1.09.2012. In attesa di ulteriori delucidazioni e chiarimenti che potrebbero intervenire da parte del MIUR e/o dell’USR, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti delle disposizioni in oggetto. Il termine ultimo per la presentazione da parte del personale interessato delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il raggiungimento del limite di età, nonché per la revoca di tali domande, è fissato al 30 Marzo 2012. Tale termine è valido per tutto il personale della scuola, Dirigenti Scolastici compresi. La domanda va presentata da quest’anno inviandola direttamente all’ Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. La trasmissione telematica delle domande è già disponibile per coloro che si avvarranno dell’assistenza dei patronati mentre la modalità di compilazione on-line a cura dei singoli interessati sarà disponibile nell’apposita sezione del sito (wwww.inpdap.gov.it) a partire dal 2 maggio 2012 Il personale scolastico che compie 65 anni alla data del 31.12.2011 viene collocato a riposo per età, salvo l’accoglimento dell’istanza di trattenimento in servizio. Le domande di trattenimento in servizio oltre il termine di 65 anni continuano ad essere presentate in forma cartacea. I criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio , dettati con la Direttiva n. 94 del 31.12.2009, devono essere applicati in maniera puntuale e motivata. La risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, predisposto previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011. Si sottolinea che i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti. I requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31/12/2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 di età e una anzianità contributiva di almeno 35 anni. Se i requisiti anagrafici e contributivi sono posseduti a decorrere dal 1.01.2012, le stesse potranno accedere al pensionamento a decorrere dal 1.09.2013. Si evidenzia in conclusione che le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto ; la convalida deve essere effettuata immediatamente dopo il il 30 marzo e, comunque, non oltre la data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. LA DIRIGENTE |
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Comunicato inviato da >
UIL Scuola Pisa |
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Segreteria Provinciale - via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa |
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 19 Marzo 2012 14:28)