Scuola: somministrazione farmaci e attività “sanitarie” e il protocollo in Toscana del 2009
Questi documenti vanno letti sempre nel quadro della normativa generale, come dichiarato dal Ministero della Salute in data successiva (*): il personale della scuola è statale, diritti e doveri sono definiti a livello nazionale. E’ giusto far notare che molti di questi accordi vengono sottoscritti senza la “firma” di una parte dei soggetti coinvolti o dei loro rappresentanti. A parer nostro è un errore formale e concettuale. Ripetiamo il consiglio di non perseguire scorciatoie, di adottare le giuste procedure, riflettere sulle responsabilità e provvedere al rispetto delle diverse professionalità. |
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1.1) Documentazione disponibile (sito dell’USR Toscana)>>>
USR Toscana, 14 maggio 2009, Documentazione |
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USR Toscana Protocollo d’intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola |
link/siti |
1.2) Documentazione disponibile >>>
USR Toscana-Regione Toscana, 30 marzo 2009, Protocollo |
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PROTOCOLLO VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute ( allegato 1) ; VISTA la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale richiede la elaborazione di un documento che possa supportare le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie; CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre in Toscana i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi; PREMESSO CHE: 1 L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni (Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, AUSL competenti) e delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità; 2 La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone la necessità urgente di predispone un accordo convenzionale, il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni. 3 Per regolamentare in modo unitario percorsi d' intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio della AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa. VALUTATO CHE: 1 il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene; 2 Tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della AUSL, la cui omissione può causare gravi danni alla persona; 3 La prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione” riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza. SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. l – Protocollo Terapeutico e criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per autorizzare la somministrazione di farmaci in orario scolastico: - i farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; - l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso. I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono: - l'assoluta necessità; - la somministrazione indispensabile in orario scolastico; - la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco - la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; Il modulo di autorizzazione, allegato al presente Protocollo di cui fa parte integrante deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile: - nome e cognome dello studente; - nome commerciale del farmaco; - descrizione dell' evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici); - dose da somministrare; - modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; - durata della terapia. La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta di cui all'art. 2, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico. Nei casi previsti dagli specifici protocolli d'intesa l'operatore del SSR informerà tempestivamente l'USR della presenza di un alunno con necessità di assumere farmaci in orario scolastico. Art. 2 - II capo di Istituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti , valutata la fattibilità organizzativa - costruisce, con tempestività, insieme all'AUSL uno specifico Piano di trattamento sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy - individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco salvavita - acquisisce eventuali disponibilità di operatori scolastici, adeguatamente formati, per la somministrazione di farmaci indispensabili in orario scolastico - cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (se nel caso, coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la necessaria formazione - in occasione dei passaggi ad altre scuole, acquisito il consenso della famiglia o dello studente, se maggiorenne, informa il Capo di Istituto della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessaria; Art. 3 – Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione. Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci autorizzati dall'AUSL e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda. Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere proseguiti. Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con l'USL e la famiglia, si può prevedere nel Progetto d'Intervento l'auto somministrazione. Art. 4 Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico ( Moratti-Storace, 25/11/2005). Art. 5 – Gestione dell'emergenza. Resta comunque prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti inefficace. Art. 6 – Durata della validità della presente Intesa Le Parti convengono di effettuare una verifica dell'efficacia della presente Intesa dopo un anno della sua attuazione,. Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle AUSL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate. Firme dei sottoscriventi: Firenze, 30 marzo 2009 |
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N.d.R.: il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza; per altre informazioni o una documentazione certa prendere visione dei documenti ufficiali. |
* 2) Documentazione disponibile >>>
MS, 9 settembre 2013, Comunicato |
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Ministero della Salute I temi di questa sezione sono a cura di Direzione generale della prevenzione. La problematica della somministrazione dei farmaci in orario scolastico interessa gli alunni affetti da patologie per le quali risulta, sulla base della certificazione del medico curante, indispensabile assumere la terapia nelle ore della frequenza scolastica. La somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o da chi esercita la potestà genitoriale, dietro presentazione di un certificato medico che attesti lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (posologia, modalità e tempi di somministrazione, conservazione del farmaco). Dal punto di vista giuridico, nel 2005 sono state emanate le Raccomandazioni congiunte Ministero delI'Istruzione, Università e Ricerca - Ministero della Salute per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. L'articolo 3 del documento indica i soggetti coinvolti per le varie professionalità, a seconda delle proprie responsabilità ed interventi: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA - i servizi sanitari: medici di base e AUSL competenti per territorio - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni, come ad esempio la Croce Rossa Italiana e le Unità mobili di strada. Il Ministero della salute partecipa dal settembre 2012 al Comitato Paritetico Nazionale per le "Malattie croniche e la somministrazione dei farmaci a scuola" istituito presso il Ministro dell’istruzione, Università e Ricerca, che ha il compito di elaborare le Linee guida e di azione nazionale per la definizione di protocolli operativi finalizzati all’assistenza di studenti che hanno questa necessità. |
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 31 Ottobre 2013 10:51)