Supplenze in attesa dell’avente diritto e assenze per malattia
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MIUR, USR Piemonte, Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino, 19 febbraio 2013, Circ. n° 49
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali (…Omissis…) OGGETTO: Conferimento supplenze in attesa dell’avente diritto ex art. 40 L. 449/97 – Assenze per malattia - Precisazioni. Con riferimento all’oggetto si precisa che le nomine disposte dai Dirigenti Scolastici con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge n. 449/97 sono supplenze brevi e, pertanto, le assenze sono soggette al regime giuridico previsto dal comma 10 dell’art. 19 del CCNL 2007 che recita testualmente: “Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.” IL DIRIGENTE |
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 22 Febbraio 2013 00:14)