Tasse e contributi scolastici: precisazioni e avvertenze
1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: USR Veneto, N. 8206.26-05-2017»
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni ordine e Oggetto: tasse e contributi scolastici Si ritiene utile richiamare l'attenzione su alcune precisazioni in materia di tasse e contributi per l'iscrizione alle Istituzioni Scolastiche Statali. A tal proposito si ribadisce la distinzione tra le tasse scolastiche erariali, espressione della potestà irnpositìva dello Stato e che vanno pagate obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico, art.1, comma 622, L. 296/2006) e i contributi scolastici, di natura volontaria e facoltativa, volti all'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. La normativa vigente in tema di tasse scolastiche (Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. • Tassa di iscrizione: esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. • Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata. • Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). • Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. I contributi scolastici, invece, per il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione previsto dall'art. 34 della Costituzione, possono essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie e, quindi, facoltative per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nelle scuole, Com'è noto, le scuole, per la realizzazione di particolari iniziative ed attività volte all'arricchimento dell'offerta formativa, fanno ricorso a finanziamenti privati compresi quelli delle famiglie degli alunni iscritti. Tale possibilità, del resto, è contemplata dal 0.1. 44/01 che, nell'ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che "la riscossione delle rette, delle tasse dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali". Tale previsione lascia intendere, pertanto, la riconosciuta facoltà alle scuole di richiedere contributi agli alunni, previsione precedentemente limitata dal R.D. 969/1924 (oggi abrogato dal Dlgs 179/09) agli Istituti Tecnici e Professionali, e dal R.D.L. 749/1924 agli Istituti Commerciali, che contemplavano la possibilità per le scuole di prevedere speciali contributi, con l'approvazione del Ministro, per spese di laboratorio, per le esercitazioni, ecc. L'art. 53 del R.D.L. 749 del 1924, non abrogato dal Decreto sulla semplificazione normativa, prevede che le scuole che hanno al proprio interno laboratori "possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo". Alla luce di quanto sopra, è generalmente prevista la facoltà (in generale ai sensi del D.I. 44/01), in capo alle scuole, di richiedere contributi agli alunni non solo per far fronte alle spese di laboratorio, ma anche per attività o progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa. Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle famiglie per la realizzazione di proqettl, o per ulteriori azioni formative, deve essere condivisa dalle famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli organi colleqiali, alla redazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse ad essi destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni) e all'approvazione del conto consuntivo. Ferma restando, quindi, la possibilità dell'Istituzione scolastica, nella sua autonoma determinazione, di richiedere alla famiglia dello studente l'elargizione di un contributo volontario per l'espletamento delle attività curriculari, di quelle connesse all'assolvi mento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) e per il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori etc.). È, tuttavia, illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d'ufftclo, subordinare la regolarità dell'iscrizione degli alunni (vincolata solo al corretto pagamento delle sole tasse erarlall) al preventivo versamento del contributo scolastico. A tal riguardo si ritiene utile richiamare all'attenzione delle SS.LL. le note MIUR Dipartimento per l'Istruzione prot. 312 del 20/3/2012 e prot. 593 del 7/3/2013 ad oggetto "Richiesta di contributi scolastici alle famiglie". Si precisa, inoltre, che la possibilità di richiedere contributi volontari alle famiglie riguarda le scuole di ogni ordine e grado e {quindi, anche il segmento dell'obbligo scolastico. Le SS.LL. sono pertanto tenute ad effettuare controlli sulle modalità di richiesta dei contributi da parte delle rispettive Segreterie e, nel caso di prassi non corrette, ad assumere immediati interventi correttivi. Le spese per l'istruzione non universitaria sono detraibili dall'imposta sul reddito nella misura del 19 per cento (fino al limite massimo, per l'anno 2016, di euro 564,00 per alunno o studente). L'art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge n. 62 del 2000, e successive modificazioni, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
Qualora pervenissero esposti circostanziati in merito alla consegna di moduli di versamento di tasse e contributi, privi della necessaria specificazione in merito alla loro obbligatorietà/volontarietà, alla loro finalizzazione, alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, questo Ufficio dovrà attivare controlli di propria competenza per accertare le responsabilità. Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione che le SS.LL. non mancheranno di fornire per assicurare la gestione trasparente di questa complessa attività. IL DIREITORE GENERALE |
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 31 Maggio 2017 00:04)