1) Documentazione (sito esterno)
USR Toscana, 23 novembre 2014, N. 16286
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio I/4  - Legale e Contenzioso
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MIUR.AOODRTO.Registro Ufficiale(U).0016286.23-11-2015

Oggetto: Contenzioso in materia di valore abilitante del diploma di maturità magistrale –ordinanze cautelari volte alla immissione in graduatoria con riserva. Problematiche applicative - Considerazioni. - Richiesta di parere.

Pervengono a questa Direzione Generale numerosi quesiti in merito alla corretta applicazione dei provvedimenti cautelari con i quali il Giudice Amministrativo dispone l’inserimento in graduatoria ad esaurimento dei ricorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.

Più in particolare, fermo restando che coloro che abbiano ottenuto un provvedimento cautelare favorevole nell’ambito di un contenzioso ancora pendente - come ricordato anche dall’Amministrazione

centrale, Direzione Generale per il personale scolastico, con le note prot. 15457 del 20.5.2015, prot.19621 del 6 luglio 2015 e prot. 28271 del 2.9.2015 - devono essere inseriti in graduatoria “con riserva”, il quadro normativo e giurisprudenziale allo stato delineatosi in materia, ha fatto sorgere dubbi interpretativi in merito agli effetti che da tale inserimento con riserva debbano scaturire.

A seguito dell’ordinanza n. 3909 del 31.8.2015 (resa per l’esatta esecuzione dell’ordinanza n. 1089/15), con la quale il Consiglio di Stato, incidentalmente ritenendo di non doversi dare applicazione all’art. 6  comma 6 del D.M. 235/14 secondo cui “l’iscrizione nelle graduatorie con RISERVA, determinata dall’attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (caratterizzata dalla lettera S) o da un un contenzioso in atto (caratterizzata dalla lettera T) non consente all’interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato ”, ha affermato che “... al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2 015/2016 di cui all’art. 1, commi 93 e 96, della legge n. 107 del 2015” la generalizzazione di tale depotenziamento dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo” alcuni Uffici di Ambito Territoriale, hanno ritenuto doversi interpretare ogni ordinanza cautelare volta all’inserimento - in via cautelare e, dunque con riserva sino all’esito del giudizio - dei c.d. “diplomati magistrali”, nelle graduatorie ad esaurimento alla luce del medesimo canone ermeneutico.

In sostanza, anche in difetto di una espressa statuizione dell’Autorità giudiziaria in tal senso, alcuni Uffici hanno ritenuto che l’apposizione della riserva dovesse, in ogni caso, comportare la stipula di un contratto di lavoro, seppur sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito del contenzioso pendente.

Tuttavia, seppur possano essere comprese le considerazioni poste alla base di una siffatta

interpretazione, anche con riguardo al possibile consolidamento di un tale orientamento da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato, nonché in relazione ad un giudizio prognostico in merito all’esito del contenzioso, non sembra, al contempo, poter essere revocata in dubbio la legittimità della diversa interpretazione, assunta da numerosi Uffici Territoriali, secondo cui, in difetto di specifica individuale ed espressa statuizione sul punto, deve continuare a trovare applicazione il succitato disposto dell’art.6 comma 6 del D.M. 235/14 in base al quale, come visto, l’inserimento in graduatoria con riserva non consente all’interessato di stipulare contratti individuali di lavoro.

A quanto consta, invero, la disposizione in parola non è stata oggetto di annullamento da parte del Giudice Amministrativo e, pertanto, risultando tutt’ora vigente nell’ordinamento giuridico, in difetto di una specifica statuizione che ne limiti o ne escluda gli effetti, appare corretto darvi applicazione.

La questione sopra tratteggiata mostra, peraltro, profili di non trascurabile complessità, anche riguardo

alle possibili problematiche da essa scaturenti. Con la presente si chiede, pertanto, che la difesa erariale in indirizzo voglia esprimere il proprio motivato parere in merito alla corretta applicazione delle pronunce cautelari di cui trattasi alla luce del quadro normativo in materia.

Nel ringraziare per la collaborazione si rimane in attesa di un cortese riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico Petruzzo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)


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Estratto

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