Docenti e ATA supplenti: da quando parte il tetto dei 36 mesi
1) Documentazione (sito esterno)
La legge 107/2015 al comma 131, in applicazione della “normativa” Ue relativo ai contratti a tempo determinato “incarichi/supplenze” al personale ATA e docente prescrive: Legge 107/2015 Comma 131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. Il MIUR dovrebbe produrre una nota applicative e di chiarimento sulle scelte operative in sospeso. |
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 01 Settembre 2016 06:32)