PENSIONAMENTI 2018: CHI, COME E QUANDO
La scheda di lettura del DM 919/17: attenzione alle procedure, alle verifiche e alle scadenze. |
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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Scheda, 27-11-2017»
UIL Scuola Scheda di lettura Il giorno 23 novembre 2017 è stato pubblicato il DM 919 con il quale il ministro dell’Istruzione fornisce indicazioni operative per le cessazioni dal servizio a decorrere da 01.09.2018. La data di scadenza per la presentazione delle dimissioni è fissata al 20 dicembre 2017, per il personale ATA, educativo e docente di tutti gli ordini e gradi, e al 28 di febbraio per i dirigenti scolastici. I requisiti anagrafici e contributivi sono quelli sotto indicati: PENSIONE DI VECCHIAIA - Anni 66 e mesi 7 entro il 31.08.2018 (pensionamento d’ufficio) o al 31.12.2018 (pensionamento a domanda) con minimo 20 anni di contribuzione. Tutti i nati entro il 31.01.1952, pertanto, saranno collocati in pensione d’ufficio e, di conseguenza, non dovranno produrre le dimissioni dal servizio. I nati, invece, entro il 31.05.1952 potranno dimettersi, a domanda, in base al comma 9 dell’art. 59 della L. 449/1997, conseguendo il diritto a pensione per vecchiaia. In entrambi i casi, la liquidazione del TFS sarà riscossa dopo un anno ( e fino a 15 mesi) con la prima rata con il tetto lordo di € 50.000,00. Le altre eventuali rate saranno riscosse a distanza di un anno. PENSIONE ANTICIPATA - Anni 41 E 10 Mesi (donne) e anni 42 e 10 mesi (uomini) da conseguire entro il 31.12.2018 senza operare alcun arrotondamento. Bastano, naturalmente, 41 anni e 6 mesi (donne) e 42 anni e 6 mesi (uomini) al 31.08.2018. In tutti i casi in cui i requisiti per la pensione anticipata si dovessero conseguire entro il 31.08.2018, possedendo alla stessa data un’età anagrafica di anni 65, il pensionamento viene disposto d’ufficio ed è considerato di vecchiaia, coi benefici che tale tipo di pensione comporta. Qualora si dovesse appartenere a categoria in esubero, in applicazione dell’art. 72 del Decreto legge n. 112 del 25.06.2008 (Brunetta), convertito in legge n. 133 del 06.08.2008, con i requisiti sopra indicati al 31 agosto 2018, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene con provvedimento unilaterale. A prescindere dall’età anagrafica, coloro che al 31.12.2011 possedevano 40 anni di contribuzione, a domanda vengono collocati in pensione dal 1° settembre 2018, riscuotendo il TFS (trattamento di fine servizio) dopo 6 mesi e, comunque, entro 9 con il tetto per la prima rata di € 90.000,00 lordi. OPZIONE DONNA - Tutte le lavoratrici che al 31.12.2015 possedevano una età anagrafica di anni 57 e 3 mesi e una contribuzione di almeno 35 anni (34 anni 11 mesi e 16 giorni), possono dimettersi accedendo al trattamento pensionistico soltanto se optano per il calcolo contributivo. L’art. 1 comma 22 della L. 232 del 2016 consente alle lavoratrici che al 31.12.2015 avevano 57 anni di età, senza i tre mesi dell’aspettativa di vita di accedere comunque al trattamento pensionistico optando per il calcolo contributivo. Il personale, che possiede i requisiti per accedere alla pensione e non ha ancora compiuto 65 anni di età, può chiedere entro il 20 dicembre 2017 di permanere in servizio a part time, mentre coloro che compiranno 66 anni e 7 mesi entro il 31.08.2018 e non posseggono la contribuzione minima per accedere al trattamento pensionistico (20 anni), possono chiedere la permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età per raggiungere il minimo di contribuzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 509 del D.L.vo 297 del 16/04/1994. La richiesta va indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio in modalità cartacea entro il 20 dicembre 2017. PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE ISTANZE Il personale ATA, educativo e docente, nonché i dirigenti scolastici, devono presentare domanda di cessazione dal servizio mediante la procedura “on line” del sistema Polis del Miur, mentre il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta utilizzerà la modalità cartacea. La stessa può essere utilizzata dal personale che presta servizio all’estero, indirizzandola al dirigente della scuola in cui si trova in servizio. La domanda di pensione dovrà essere indirizzata direttamente all’Inps di competenza con le seguenti modalità: 1) Direttamente dall’interessato che accede al sito dell’istituto, previa registrazione; 2) Per il tramite del Contact Center Integrato (n. .803164.); 3) Per il tramite di un patronato cui conferisce delega. Per quanto riguarda l’APE sociale, saranno fornite successive indicazioni per coloro che hanno avuto il riconoscimento all’accesso. [Scheda a cura di Francesco Sciandrone] |
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Documentazione correlata e/o richiamata»
Pensionamenti e Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018: Requisiti anagrafici e contributivi, Opzione donna e APE sociale PENSIONI SCUOLA 2018: ANTICIPAZIONI SULLA CIRCOLARE |
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 05 Febbraio 2018 15:30)