Accesso ai benefici pensionistici e ottava procedura di salvaguardia
La domanda deve essere presentata entro il 2 marzo 2017 e riguarda, in parte, anche il personale della scuola. |
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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MLPS, Circolare N.41-29-12-2016»
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali […Omissis…] OGGETTO: Ottava procedura di salvaguardia: legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L) – Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefice pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA. E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. In particolare, i commi da 214 a 216 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori individuati dal predetto comma 214 rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 216, nelle competenze delle Direzioni territoriali del lavoro. […Omissis…] i soggetti interessati dalle procedure di cui al presente atto risultano essere quelli individuati dalle lettere d), e) ed f) del medesimo articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, di seguito riportati. - Comma 214, lettera d): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro); - comma 214, lettera e): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; - comma 214, lettera f): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali. I lavoratori di cui alle predette lettere dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 216, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017, nonché secondo le modalità di seguito descritte. […Omissis…] La presente Circolare, su cui è stato acquisito il parere l’Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet ministeriale. La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it* in formato pdf editabile. IL DIRETTORE GENERALE FASI E MODALITA’ OPERATIVE - Avvio del procedimento I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere d), e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, devono produrre ISTANZA all’Ispettorato territoriale del lavoro competente individuato secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L). - Modalità di trasmissione Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. […Omissis…] |
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso il sito/portale web, esterno, al link» Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* |
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 04 Gennaio 2017 00:03)