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UIL Scuola, 23 dicembre 2014, Comunicato - Documento »

UIL Scuola
23 Dicembre 2014

Legge di stabilità
Approvato il bilancio dello Stato 2015

Il testo (il bilancio dello stato per il 2015 ) approvato definitivamente, non presenta per le parti riguardanti la scuola nessuna novità di rilievo.

Rimane la copertura per il piano di 149.000 immissioni in ruolo, per la cui definizione il Governo dovrà procedere ad un provvedimento legislativo specifico, ma anche la riduzione di risorse, con effetti sugli organici del personale ATA e su altri aspetti.

Viene reiterato il blocco del contratto per il 2015.

Non c'è intervento di blocco della progressione economica per anzianità.

Entro tale quadro finanziario il Governo potrà definire, nei prossimi mesi, interventi ulteriori sulla scuola. [*]


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[*] Il documento segnalato risiede presso il sito web “www.uilscuola.it”, esterno, al link  (PDF, »


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[*] Scheda di lettura
LEGGE DI STABILITÀ 2015
TESTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

Art. 1. - (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Testo

Note uil scuola

4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo “La buona scuola”», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.

Istituzione di un “Fondo per la buona scuola”, pari a 1 miliardo di € per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016, prioritariamente finalizzato ad un piano straordinario di assunzioni (nel nuovo testo non si specifica più “docenti “), al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione di docenti e dirigenti.

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017

Per i soggetti che maturano il diritto a pensione entro il 31.12.2017, pur non possedendo 62 anni di età anagrafica, non si applicano le penalizzazioni previste dalla Legge Fornero (1% per ciascuno dei

due primi anni + 2% per ciascun anno successivo ai primi due) per l’accesso alla pensione anticipata.

134. Nell’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell’INVALSI.

135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari a euro 10 milioni nell’anno 2015, si provvede mediante corrispondente diminuzione del fondo di funzionamento di cui all’art. 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all’art. 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Vengono destinati 10 MLN di euro al funzionamento dell’INVALSI.

Il finanziamento è tratto dal fondo di funzionamento delle scuole, come integrato dalle somme provenienti dalle soppresse contabilità speciali.

254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

BLOCCO CONTRATTI: si disporre la continuità del blocco dei contratti di lavoro anche per il 2015.

255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

L’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) continua ad essere quella determinata al 31/12/2013 fino all’anno 2018.

256. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Il blocco della progressione economica per anzianità è prorogato fino al 31/12/2015: sembrerebbe che rimanga la validità del 2014, fatta salva dal governo Letta.
Il testo non chiarisce se il blocco si riferisca a tutti o solo al personale non contrattualizzato.
Il progetto della “Buona Scuola” si fa carico di annullarla per sempre.
Naturalmente ai magistrati il blocco continua a non applicarsi.

325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento

Alla scuola per l'Europa di Parma vengono sottratti 200.000 euro l’anno.

326. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.

Al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (legge 440) vengono sottratti 30 milioni di euro l’anno.

327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».

Parte delle somme stanziate e non completamente utilizzate per progetti nazionali di istruzione e formazione, invece di essere riassegnate al MIUR, nella misura di 10 milioni annui sono acquisite dall’erario.

328. A decorrere dal 1 settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

I coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva da provinciali diventano regionali.

329. A decorrere dal 1 settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato

Sono abrogati gli esoneri e i semiesoneri per i collaboratori del dirigente scolastico.

330. Il secondo e il terzo periodo dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

Sono abrogati i comandi presso le associazioni di prevenzione e recupero del disagio e della tossicodipendenza ed i comandi presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente a partire dall’a.s. 2016-17

331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».

Sono abrogati tutti i comandi presso qualunque amministrazione dello stato, ad eccezione di quelli presso al MIUR per l’autonomia, i coordinatori regionali per l’educazione motoria e i supervisori dei tirocini presso le università.

332. A decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma

78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

Dall’1.9.2015 i capi di istituto non possono più conferire supplenze brevi, relativamente al personale ATA, a:

a) assistenti amministrativi nelle scuole con più di 3 unità in organico di diritto;

b) assistenti tecnici;

c) collaboratori scolastici per i primi 7 giorni di assenza; la sostituzione potrà essere effettuata dai colleghi in servizio, attraverso l’attribuzione di ore eccedenti, istituto che viene introdotto anche per i collaboratori scolastici, ma non se ne fissano i criteri di determinazione.

Il Fondo d’istituto dovrà prioritariamente assicurare la copertura della spesa per queste ore.

333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1 settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

Non si dà luogo a supplenze del personale docente per il primo giorno di assenza.

334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/ 2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016

Con decreto del MIUR, sentita la conferenza delle Regioni, è ridefinito l'organico del personale ATA,

tagliando 2.020 posti di tale personale, per un risparmio di 50,7 milioni di euro l’anno.

l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.

10 milioni dei risparmi saranno utilizzati per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi delle segreterie scolastiche.

336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Se non verrà emanato il decreto di cui sopra entro il 31 luglio 2015, i 50,7 milioni di euro saranno defalcati dal bilancio del MIUR dalle spese per acquisti di beni e servizi.

350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i princìpi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

Riforma esami maturità:

Il MIUR, entro 60 giorni dall’approvazione della legge, è delegato a riformare con Decreto la composizione delle commissioni d’esame, con effetto dal 2015, avendo a riferimento, tra l’altro, la continuità didattica.

Con altro decreto del MIUR, in concerto con il MEF, verranno definiti i compensi per i commissari d’esame, nel rispetto di una “” contrattazione collettiva e in coerenza con i principi (non è chiaro quali) del Piano “la buona scuola”.

351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.

I risparmi ottenuti dall’operazione saranno reinvestiti nella realizzazione del predetto Piano.

352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 cessano di avere efficacia le disposizioni all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.

Sono disapplicate le vigenti norme sulle commissioni d’esame incompatibili con il nuovo decreto.

695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alle effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.

696. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Per l’anno 2014 (e quindi a sanatoria di spese in corso) è autorizzata la spesa di 64,1 MLN di € per garantire il pagamento delle supplenze brevi.

Si istituisce il monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze, stabilendo che, in caso di sfondamento del plafond assegnato per le supplenza, sia possibile stornare fondi dalle spese di funzionamento alle supplenze brevi.

707. All’articolo 24, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.».

708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell’ar-ticolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.


Viene posto un limite agli importi dei

trattamenti pensionistici, che riguarda anche le pensioni già liquidate, prevedendo

che tali trattamenti non potranno eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato

con le norme precedenti l’entrata in vigore della Legge Fornero

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Ultimo aggiornamento (Martedì 23 Dicembre 2014 17:56)