Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato sentenze che aprono scenari da definire!

 

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TAR Toscana, 19 aprile 2013, Sentenze


N. 00645/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2012 REG.RIC
.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora (…Omissis…), rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora, n. 26;

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Commissione Esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici della Scuola Primaria e Secondaria e degli Istituti educativi presso l’Ufficio scolastico regionale della Toscana, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

nei confronti di

(…Omissis…)

per l'annullamento

- del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 128 del 26.9.2011, di nomina della Commissione giudicatrice;

- del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012, di modifica e integrazione della Commissione giudicatrice;

- dei verbali della Commissione esaminatrice relativi all’esito della valutazione delle prove scritte dei candidati partecipanti e del verbale relativo alla correzione delle prove effettuate dalla ricorrente;

- del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 38 del 15.5.2012, di pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo;

- dei verbali, in parte de qua, relativi alle operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori e in particolare:

- verbale n. 1 del 14.12.2011, nella parte in cui la traccia n. 1 è fuorviante;

- verbale n. 4 del 15.12.2011, nella parte in cui le buste contenenti gli elaborati risultano essere state inserite in busta grande anonima senza aver staccato le linguette numerate di identificazione;

- verbale n. 1 del 28.12.2011, nella parte in cui la Commissione delibera la possibilità di lettura individuale degli elaborati e nella parte in cui sono approvate le griglie di valutazione;

- tutti i verbali in cui la segretaria è stata assente e non sostituita da un segretario supplente ma da un commissario (n. 4 del 30.12.2011, n. 5 del 3.1.2012, n. 7 del 7.1.2012, n. 15 del 29.2.2012, n. 18 del 14.3.2012, n. 19 del 16.3.2012, n. 22 del 26.3.2012, n. 25 del 11.4.2012) ;

- i verbali dal n. 2 del 28.12.11 al n. 34 dell'8.5.2012 (ed in particolare il verbale che si riferisce alla valutazione della prova della ricorrente – busta n. 203) nella parte in cui non risulta avvenuta l’apertura collegiale dei pieghi contenenti gli elaborati e risulta la lettura individuale degli elaborati;

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell’esclusione dalla procedura concorsuale de qua;

nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 17/9/2012) per l'annullamento

- del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 105 del 7.8.2012, di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

- della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

- del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 109 del 22.8.2012, di rettifica della graduatoria di merito già pubblicata in data 7/8/2012;

- della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

- dell’elenco nominativo ad esso allegato contenente il nominativo della ricorrente tra quelli ammessi con riserva alle prove orali e superate con esito favorevole;

- dell'avviso pubblicato in data 31.8.2012 con cui l'Ufficio scolastico regionale pubblica l'elenco dei nominativi degli inclusi nella graduatoria a cui è stato conferito un incarico di Dirigente Scolastico a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2012;

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

previa declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere incluso nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, pleno jure ed ad essere quindi individuato, per effetto di detto inserimento, destinatario di un contratto a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Scolastico.

con condanna

al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale de qua.

(…Omissis…)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di notifica, e con l’aggiunta degli accessori di legge. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 20 marzo 2013, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Estratto

N. 00645/2013 REG.PROV.COLL. - N. 01030/2012 REG.RIC.

N. 00641/2013 REG.PROV.COLL. - N. 00872/2012 REG.RIC.

N. 00643/2013 REG.PROV.COLL. - N. 00926/2012 REG.RIC.

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N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.


 

Ultimo aggiornamento (Domenica 21 Aprile 2013 21:05)