COVID-19: ULTERIORI MISURE ORDINANZA 13 NOVEMBRE 2020, MINISTERO DELLA SALUTE
“La presente ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.” |
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana MINISTERO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare gli articoli 2 e 3; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Visto il verbale del 13 novembre 2020 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020; Visto il verbale n. 126 della seduta del 13 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto di individuare le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» con un livello di rischio «alto» e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto» del richiamato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19», alle quali si applicano rispettivamente le misure di contenimento previste dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020; Sentiti i presidenti delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana; Emana Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2. Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni. 2. Resta fermo quanto previsto dall'ordinanza 4 novembre 2020. 3. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'ordinanza 10 novembre 2020, salvo che per quanto disposto con riguardo alla Regione Toscana dall'allegato 2 alla presente ordinanza, che modifica l'allegato 1, lettera d), della stessa ordinanza 10 novembre 2020. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2020 Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2179
Allegato 1 a) Emilia-Romagna b) Friuli-Venezia Giulia c) Marche Allegato 2 a) Campania b) Toscana *****************************************************
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link» Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Ministero della Salute Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Marche Campania Toscana
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^ Fonte» web» GU_n-284_14nov2020 = RS_2020-11-15»
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Documentazione correlata e/o richiamata»
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 08 Febbraio 2021 23:37)