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Il caso non riguarda la scuola, ma chiarisce alcuni termini della questione.



Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 ottobre 2012, N. 40033, Parere




Dipartimento Funzione Pubblica
8 ottobre 2012, N. 40033
Parere

Dalla nota dell’Amministrazione

(...Omissis...)

"....Le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'art. 5, c. 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione."

(...Omissis...)


Estratto

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Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 ottobre 2012, N. 40033



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la nota n. 40033 del 8 ottobre 2012



 

Ultimo aggiornamento (Sabato 01 Dicembre 2012 22:22)