Formazione docenti e ATA: è orario di lavoro come previsto dal CCNL scuola
Leggiamo gli orientamenti applicativi dell’ARAN. |
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ARAN, 04/11/2013, Orientamenti Applicativi > Comparti > Scuola |
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Le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ATA per partecipare ad un corso di formazione indetto dal MIUR, devono essere considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi? Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali. Nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ATA per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi. 04/11/2013 |
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ARAN, 23 maggio 2013, Orientamenti Applicativi > Comparti > Scuola |
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Un docente a tempo determinato con incarico annuale può essere esonerato dal servizio per partecipare ad attività di formazione? Questa Agenzia, fa presente che l’art. 64, comma 1, (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL 29.11.2007 afferma: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.” Inoltre il comma 5, del medesimo articolo, così recita: “5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.” Tale articolo non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio. 23/05/2013 |
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 07 Novembre 2013 16:15)