Lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori: disponibile il chiarimento del Ministero del lavoro
Pubblicata la Circolare n° 38, prot. n° 37 del 11/04/2014, con le indicazioni per il servizio ispettivo. |
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1) Documentazione >
Ministero del lavoro, 11 aprile 2014, CM 9 |
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Agli indirizzi in allegato Oggetto: decreto legislativo n. 39/2014 -lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori. In attuazione della L. n. 96/2013 - recante "delega al Governo per il recepimento delle direttive europee ed altri atti dell'Unione Europea" - il Governo ha emanato il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2014- in vigore dal 6 aprile 2014. Il Decreto ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori, dando puntuale attuazione alla Direttiva europea 2011/93/EU. In particolare l'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 interviene sul D.P.R. D. 313/2002, introducendo t'art. 25 bis secondo il quale "chi intende impiegare al lavora una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reali di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne di cui agli articoli citati. Nel richiamate alcuni orientamenti interpretativi già formulati dal Ministero della Giustizia con circolare del 3 aprile 2014, sulla base di due note di chiarimento dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero, si ritiene qui necessario, per i profili di competenza, approfondire ulteriori aspetti della nuova disposizione, fornendo indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro. Campo applicativo Va anzitutto chiarito che, in adesione all'orientamento già assunto dal Ministero della Giustizia, l'adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti dì lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data. In ordine alla dizione di "impiego al lavoro" si ritiene inoltre che una corretta applicazione della previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi dì collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc. Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell'intervento normativo, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. (…Omissis…) Per delega (…Omissis…) |
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Ultimo aggiornamento (Martedì 15 Aprile 2014 11:49)