Pensioni: perequazione automatica per l'anno 2016 e valore definitivo anno 2015
1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MEF; DM 17 novembre 2016»
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 novembre 2016 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE […Omissis…] Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che:
Considerata la necessità:
Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016. Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze |
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Ultimo aggiornamento (Domenica 27 Novembre 2016 00:42)