“Quota 96”: è stato raggiunto l’accodo per una proposta, unificata, di testo di legge che sarà portata in discussione alla XI Commissione della Camera.

Trovata, inoltre, la quadratura del cerchio tra i dati dell’INPS e del MIUR, che facevano oscillare la platea del personale della scuola ipoteticamente interessato dai novemila indicati dall’INPS ai circa tremilacinquecento indicati dal MIUR. Il numero dei colleghi e delle colleghe realmente interessati ad andare in pensione dovrebbe, più realisticamente, attestarsi dai tremilacinquecento ai seimila.

La vasta azione di ricorso per via giudiziale, vedi i ricorsi della UIL Scuola, insieme all’azione di sollecitazione sindacale vedrà finalmente un testo unificato prima in VII Commissione cultura alla Camera e dopo in Commissione bilancio.

Successivamente è auspicabile una marcia a tappe forzate con il passaggio al Senato e l’emanazione di una norma a sanatoria, con la speranza di poter mandare i colleghi in pensione dal 1 primo settembre 2013.

Questa operazione riuscirebbe a correggere un grave errore della Legge Fornero e rendere disponibile al ministro Carrozza migliaia di posti da utilizzare per le assunzioni.

Prossimi appuntamenti:

  • Martedì 23 luglio 2013
    Giovedì 25 luglio 2013


Convocazione della VII Commissione
(Cultura, scienza e istruzione)
Martedì 23 luglio 2013
Ore 14

Sede consultiva
Alla XI Commissione:
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola
(esame testo unificato C. 249 Ghizzoni e abb. - rel. Centemero)



Convocazione della V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Giovedì 25 luglio 2013
Ore 14

Sede consultiva
Alla XI Commissione:
Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola
(esame testo unificato C. 249 abb. – Rel. Saltamartini)



1) Documentazione disponibile >>>

Camera dei Deputati, PROPOSTA DI LEGGE N. 249


(…Omissis…)

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

GHIZZONI, COSCIA, DAMIANO, GNECCHI, BOCCIA, PANNARALE, CENTEMERO, LUIGI GALLO, BLAZINA, MANZI, ROCCHI, MALPEZZI, CAROCCI, MARIANI, LENZI, PES, BRATTI, D'OTTAVIO, VELO, MADIA

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola

Presentata il 15 marzo 2013

Onorevoli Colleghi! Appare necessario fare chiarezza sul trattamento pensionistico del personale della scuola. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica.

Di tale specificità, espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, si è invece tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta «riforma Fornero». In particolare, si ricordano l'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; l'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 5, lettera d), della legge n. 247 del 2007; l'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; l'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

È importante sottolineare che la presente proposta di legge, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e, conseguentemente, l'eguaglianza di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consente di incrementare le immissioni di docenti giovani all'interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un'anomalia propria dell'Italia, che risulta essere il Paese dell'Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti di oltre cinquanta anni di età e con quella più bassa di insegnanti al di sotto dei trenta anni di età.

Sulla base dell'anagrafe del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari; si sottolinea, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento.
Si segnala, infine, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) per la sospensione dell'efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012.

Con la presente proposta di legge si intende modificare l'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla riforma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(…Omissis…)

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

(…Omissis…)


Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Martedì 23 Luglio 2013 07:02)