Pubblicati dal Ministero del Lavoro due chiarimenti, alla luce della nuova normativa, sulla fruizione dei permessi e delle ferie da parte di chi usufruisce della legge 104.

 

 

Documentazione disponibile >

MLPS, interpello n. 21/2011, 17 giugno 2011

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
INTERPELLO N. 21/2011
prot. 25/II/0010052

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

(…Omissis…)

…, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla legittimità di proporziona mento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

 

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre distinguere le differenti finalità dei su indicati istituti: in

particolare, con riferimento alla normativa relativa alle ferie, è opportuno sottolineare che le stesse costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito (v. art. 36, ult. comma, Cost.). Si ricorda che la disciplina normativa afferente alle ferie è contenuta nell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva () va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.

Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata.

Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”.

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

IL DIRETTORE GENERALE
 (f.to Paolo Pennesi)

 Estratto

  

2) Documentazione disponibile >

MLPS, interpello n, 24/2011, , 17 giugno 2011

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
INTERPELLO N. 24/2011
prot. 25/II/0010052

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave – art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

 (...Omissis…)

ha avanzato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l’art. 33, L. n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave.

In particolare, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.

Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la continuità e l’esclusività dell’assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi.

Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. del 6 dicembre 2010, n. 13), si osserva che la legge sembra individuare un unico referente per ciascun disabile.

Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato dall’istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito” (cfr. parere n. 5078/2008).

Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.

A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente”.

IL DIRETTORE GENERALE
 (f.to Paolo Pennesi)

Estratto

  

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Ultimo aggiornamento (Martedì 05 Luglio 2011 07:24)