In via di approvazione un decreto legislativo che modifica la normativa in materia di congedi e aspettative.


Si conferma, come sostenuto da un comunicato della UIL nel momento dell’approvazione della legge 183/2010, che si tratta di un riordino che non riduce le attuali tutele.

 

Uno schema di decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183  (il cosiddetto “Collegato Lavoro”), è stato approvato il 7 aprile scorso, in prima lettura, dal Consiglio dei ministri; ha avuto il parere favorevole della Conferenza Unificata (il 7 maggio) e ora è all’esame delle competenti commissioni parlamentari che debbono esprimersi entro il 23 maggio,  (entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche in materia di congedo di maternità, congedo parentale, congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap, aspettativa per dottorato di ricerca e di congedo per cure per gli invalidi.

1) Documentazione disponibile >>>

La scheda della UIL

I contenuti del Decreto Legislativo:

 

  • Congedo di maternità: nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualsiasi momento (anziché dopo tre mesi dall’interruzione) l’attività lavorativa a condizione che la competente autorità sanitaria attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

 

  • Congedo parentale: per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o il padre lavoratore ha diritto a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno del bambino (oggi entro il terzo anno), del congedo parentale per un periodo massimo non superiore a tre anni.

 

  • Congedo per l’assistenza a soggetti portatori di handicap: il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado (oggi entro il secondo grado), o entro il secondo grado (oggi entro il terzo grado), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Se il lavoratore che ne usufruisce risiede in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

 

  • Dottorato di ricerca: qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica (oggi solo con l’amministrazione pubblica di appartenenza) per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti nel periodo di dottorato.

 

  • Congedo per cura per gli invalidi: i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.

 

Comunicato inviato dalla >>>

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Ultimo aggiornamento (Lunedì 23 Maggio 2011 22:17)

 

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