Congedo per il padre lavoratore: vale per tutti ma non per i dipendenti pubblici!?
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UIL, 3 aprile 2013, Lettera |
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Al Ministro Oggetto: applicazione ai dipendenti pubblici dell’art. 4, c. 24 della legge 92/2012 Egr. Sig. Ministro, l’art. 4, comma 24 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) stabilisce il diritto per il padre lavoratore di fruire di 1 giorno di congedo obbligatorio e di 2 giorni di congedo facoltativo entro 5 mesi dalla nascita del figlio. In data 22 dicembre 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, ha emanato il decreto applicativo previsto dall’art. 4, comma 25 della citata legge 92/2012. Ancora oggi però, a distanza di 9 mesi dall’approvazione della legge e di 2 mesi e mezzo dal Decreto applicativo, il diritto al congedo per il padre lavoratore non viene riconosciuto ai dipendenti pubblici perché manca la specifica normativa da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, così come disposto dall’art. 1, commi 7 e 8 della più volte citata legge 92 del 2012, e così come confermato dallo stesso Ministero in una recente lettera di risposta a quesito del Comune di Reggio Emilia. Ritenendo del tutto inaccettabile l’attuale discriminazione a cui sono sottoposti i lavoratori del pubblico impiego, chiediamo, urgentemente, un confronto per definire la problematica in modo da dare attuazione all’art. 1, comma 8 della legge 92/2012, individuando e definendo “gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. In attesa, porgo distinti saluti Il segretario confederale Uil |
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 05 Aprile 2013 02:07)