CONTRATTO SCUOLA 2016/2018: SCHEDE PER UNA LETTURA INIZIALE E SINTETICA
1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: UIL Scuola, Schede, »
Federazione CONTRATTO SCUOLA Come è noto il rinnovo del contratto non ha comportato la sua riscrittura, ha solo integrato, con alcune arti nuove, quello vecchio per cui molte norme sono valide ancora per il presente triennio e sino alla sua quest’anno (ciò fatta salva la validità dovuta all’ultrattività del contratto in caso di mancato rinnovo alla naturale scadenza). L’art.1, comma 10 dell’ipotesi di contratto dà, infatti, vita agli articoli dei vecchi contratti nella parte in cui non sono modificati da quello sottoscritto il 9 febbraio. «Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. lg. vo n. 165/2001». Ciò ha permesso di lasciare inalterati i carichi di lavoro di docenti ed ATA, le ferie, i permessi e i rapporti interni tra organi collegiali e dirigente scolastico. Lo strumento normativo per fare questa operazione, è quello definito dal decreto legislativo n. 75/2017 che ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) che all’art 2, comma 2 così recita: I rapporti di lavoro (…) « … eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili… » Ciò significa che le norme di legge - Brunetta, Legge 107 - ed ogni altra norma di legge o regolamento, nonché di contratto precedente, ancorché, come il caso della 107, che prevede la propria inderogabilità, può essere modificata dal contratto, per le materie che sono oggetto di contrattazione; dunque tutte le materie rientranti nel vecchio contratto che sono, per definizione, materie di contrattazione, sono modificabili dal contratto stesso. È questa la chiave di lettura dell’itero corpus contrattuale che va letto, attraverso la sua interpolazione tra norme nuove e quelle vecchie. Pino Turi
Quello sottoscritto il 9 febbraio è il primo contratto di lavoro del nuovo comparto Istruzione e Ricerca. - Gli aumenti previsti avranno decorrenza da marzo. Saranno nelle tasche dei lavoratori non appena concluso l’iter burocratico di definitiva autorizzazione e stipula del contratto. - - Viene privilegiato il contratto, luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro. - - In coerenza con quanto definito nell’accordo del 30 novembre 2016, viene infatti riequilibrato, il rapporto tra le fonti - leggi e contratto - che disciplinano il sistema deidiritti e dei doveri dei lavoratori, attraverso la modifica del T.U. 165/2001. - Restano invariate le fasce di anzianità, i relativi passaggi e le risorse ad esse assegnate che ammontano ad oltre 380 milioni di euro. - Cambiano i sistemi di valutazione, scompaiono le ‘fasce brunettiane’ e i limiti imposti alla Legge 107, viene potenziata la partecipazione sindacale. - Per quanto riguarda il bonus merito, una parte andrà nello stipendio, una parte nella contrattazione di istituto che ne definirà l'entità e distribuzione. Ne beneficeranno, per la parte trasferita sullo stipendio, anche i docenti assunti a tempo determinato al 30/6 o al 31/8. - Arretrati: al personale sarà liquidata una somma a titolo di arretrato - il dettaglio nella la tabella riportata in coda al testo - “una tantum” fino a 600 euro di arretrati. - Aumenti: aumento medio di 96 euro per i docenti e di 84,5 euro per il personale ATA (incremento dello stipendio tabellare, della retribuzione professionale docenti, del compenso individuale accessorio del personale ATA. Incrementata anche la parte fissa - Per quanto attiene alla mobilità: è garantita la scelta delle scuole. Le altre novità: - Il riconoscimento del diritto alla disconnessione, quale mezzo di conciliazione
L’ipotesi di contratto Decorre >>> dal giorno successivo alla data di stipulazione che avverrà con il completamento del percorso autorizzativo, con passaggi nel Consiglio dei Ministri, Ragioneria generale dello Stato, Corte dei Conti, ecc.. Può essere oggetto di interpretazione autentica >>> ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. Art 1. – Comma 10 >>> validità delle disposizioni contenute nel contratto nazionale del 2007 e di tutte le altre norme di settore. > Restano in vigore tutti gli articoli del contratto del 29.11.2007 Personale docente ed educativo e organi collegiali >>> è confermata tutta la normativa contenuta nel CCNL del 29.11.2007 in relazione alle attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, al ruolo degli organi collegiali, nonché al diritto alla malattia, alle ferie e ai permessi. In sostanza il nuovo contratto non modifica l’impianto normativo del precedente. Non ci sono modifiche Organi collegiali Resta confermata la validità degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994 e in particolare la funzione del collegio dei docenti richiamata anche nel nuovo CCNL all’art. 24 commi 1 e 2. Il collegio dei docenti torna ad elaborare, nel rispetto della libertà di insegnamento: - la progettazione educativa e didattica; - il piano triennale dell’offerta formativa. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica. Organico dell’autonomia Per i docenti impegnati sull’organico dell’autonomia un apposito articolo, art 28 dell’ipotesi di contratto che integra l’art. 28 del contratto 2007. Per coloro che ne sono titolari, ovvero utilizzati sulle attività di potenziamento, l’orario di insegnamento può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento. Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. Le attività relative al potenziamento dell’offerta formativa sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di insegnamento. Mobilità La mobilità si intreccia con la continuità didattica garantita dalla titolarità di scuola. ------------------------------ Personale ATA ------------------------------ La nuova disposizione art. 31 CCNL 2018, sostituisce il comma 2 dell’art. 15 CCNL del 2007, lasciando inalterata la sostanza, ampliandone la fruizione ad ore: - sono fruiti ad ore per un massimo di 18 ore annuali. - sono riproporzionati in caso di part time. - sono comunque sottratti alla discrezionalità del dirigente e giustificati anche mediante autocertificazione. - non riducono le ferie, non sono fruibili per frazione di ora, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. - possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore (18 ore = 3 giorni). I TRE GIORNI DI PERMESSO Nuova disposizione art. 32 CCNL 2018 e sostituzione dell’art. 15 comma 6 CCNL del 2007: ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PERMESSI PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, Piano delle attività Modifiche ed integrazioni comuni a tutto il personale Certezza della durata dei contratti --------- Congedi | Unioni civili | Ferie | Assemblee sindacali -------- Congedi per donne vittime di violenza La lavoratrice ha diritto: UNIONI CIVILI - In conformità con la legge n. 76/2016, quando ci riferisce al matrimonio, o a disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, queste si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile. FERIE - le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Assemblee sindacali Diritto di partecipazione Frequenza e durata delle assemblee in orario di lavoro - assemblee di singola scuola: non più di due al mese, per ciascuna categoria di personale (docente e ATA), della durata massima di 2 ore ciascuna; Orario di svolgimento - per il personale docente: all’inizio o al termine delle attività didattiche della giornata; Modalità di convocazione - La convocazione dell’assemblea (in cui va indicata la durata, la sede, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla scuola), viene comunicata almeno 6 giorni prima al dirigente che ne dispone l’affissione all’albo in tutte le sedi della scuola, nello stesso giorno in cui è pervenuta; In occasione dell’assemblea, il dirigente In caso di partecipazione totale del personale ATA, la contrattazione di istituto stabilisce la quota ed i nominativi del suddetto personale tenuto ad assicurare le attività che non possono essere interrotte durante lo svolgimento dell’assemblea (vigilanza agli ingressi e altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale). ---- Il sistema delle relazioni sindacali e la contrattazione integrativa ---- IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI Con il rinnovo si è introdotto un nuovo sistema di relazioni sindacali consono ad una visione partecipativa, opposta a quella di contrapposizione finora vissuta nelle scuole, a sostegno di un’azione che ripristini un clima più disteso e partecipato, favorevole alla cultura del confronto e delle condivisione democratica delle scelte che attengono alla ‘comunità educante’. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA È finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, tenendo presente delle risultanze dell’azione del “confronto”. Si svolge: IL CONFRONTO Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa: L’INFORMAZIONE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO È rinviata ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria. La sessione si dovrà concludere entro il mese di luglio 2018. Rimane comunque fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare del TITOLO III CCNL 2018 Sanzioni disciplinari Le violazioni degli obblighi danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione di sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare. Deve essere obbligatoriamente reso pubblico entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e Elaborazione dei testi a cura della Segreteria nazionale Uil Scuola*
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link*» UIL Scuola UIL Scuola, Dove
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