Fruizione delle ferie e Legge di stabilità
Nel silenzio del Ministero aumenta il contenzioso. |
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UIL Scuola, 24 maggio 2013, Comunicato e Scheda |
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Legge di stabilità (228/2012) e fruizione delle ferie Il Ministero tace e nelle scuole aumenta il contenzioso
La legge di stabilità (228/2012) in vigore dal 1° gennaio 2013 continua a provocare nelle scuole un notevole contenzioso sull’applicazione delle norme che riguardano le fruizione delle ferie del personale con contratto a tempo determinato. Prevedendo le crescenti difficoltà a cui le scuole sarebbero andate incontro, la UIL Scuola – sin dal 10 gennaio 2013- ha chiesto al Ministero un incontro urgente “preliminare ad una necessaria circolare applicativa, al fine di favorire una corretta ed omogenea applicazione delle norme in oggetto”. A distanza di quasi 5 mesi, da viale Trastevere non è pervenuto neanche un cenno di risposta: pare che l’unica decisione assunta sia stata quella di affidare la questione all’Ufficio Legislativo per uno studio più approfondito, i cui risultati non sono ancora noti. In attesa e nella speranza che vengano al più presto emanate chiare indicazioni applicative della legge in oggetto, non possiamo che ribadire la nostra posizione sull’argomento insieme ai consigli forniti al personale interessato nella scheda pubblicata nel nostro sito il 14 gennaio 2013. |
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Legge di stabilità e fruizione delle ferie La scheda della UIL Scuola
La legge di Stabilità, in vigore dal 2 gennaio scorso, sta provocando nelle scuole un notevole contenzioso sull’applicazione delle norme che riguardano soprattutto la fruizione ,delle ferie del personale supplente. A questo proposito – dopo aver ribadito (comma 54) che i docenti possono fruire le ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni - il comma 55 stabilisce che le ferie non godute non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi. Unica eccezione è costituita dal personale supplente breve o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, che mantengono il diritto al pagamento solo nel caso in cui –nell’ambito di durata della nomina - non sia possibile fruire tutte le ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni. Questo sta inducendo molti dirigenti ad assegnare “d’ufficio” le ferie ai supplenti durante le vacanze di Natale e di Pasqua, suscitando le perplessità e le proteste del personale interessato. Poiché la legge 228/2012 presenta qualche incertezza applicativa e per evitare l’aggravarsi del contenzioso, la UIL Scuola ha sollecitato al MIUR un incontro per l’emanazione di una circolare che chiarisca tutti gli aspetti della delicata ed importante materia. NelI’attesa, cominciamo a chiarire alcuni dubbi, dicendo che la legge 228 modifica solo una parte –e non tutte- le norme contrattuali che regolano la fruizione delle ferie. Rimangono –per esempio- in vigore: • l’art. 13, c. 2 del CCNL , in base al quale le ferie non possono essere “imposte” dal dirigente, ma “devono essere richieste dal personale docente e ATA” (sia pure nei tempi stabiliti); • l’art. 13, c. 9 del CCNL (ribadito dal c. 54 della legge) , che consente ai docenti di fruire fino a 6 giorni di ferie durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche, purchè la sostituzione avvenga “con altro personale in servizio nella stessa sede e non vengano comunque a determinarsi oneri aggiuntivi” per l’amministrazione. A nostro avviso quindi, il personale supplente - utilizzando tutte le opportunità consentite dalla normativa in vigore- farebbe bene: a) a calcolare il numero di giorni di ferie che spettano a ciascuno in base alla durata della nomina, con la seguente proporzione: 365 : 32 = numero dei giorni di servizio : x b) a provare a fruire delle ferie spettanti durante le attività didattiche (fino a un massimo di 6 giorni) alle condizioni previste dal su citato art. 13, c.9 (anche con la sostituzione di colleghi disponibili) e concordando con il dirigente le possibili date; c) a tenere presente che rimane il diritto al pagamento sostitutivo nel caso in cui i tempi e la durata della nomina non consentano la totale fruizione delle ferie nei tempi stabiliti. C’è infine da chiarire in maniera chiara e definitiva la data di entrata in vigore della nuova normativa sulla materia rispetto alla quale esistono due date: 1. l’art. 5, comma 8 del Decreto Legge 95/2012 (le ferie del personale delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non possono in nessun caso determinare trattamenti economici sostitutivi) abroga le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli a decorrere dal 7 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto); 2. mentre l’art. 56 della legge 228 del 24 dicembre 2012 dispone che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 (condizioni di fruizione delle ferie riguardanti in maniera specifica il personale della scuola) sono disapplicate dal 1° settembre 2013 ”. Risulta evidente che mentre la data 7 luglio 2012 costituisce la norma generale e riguarda il restante personale del pubblico impiego, per il comparto scuola non può che valere la data del 1° settembre 2013, sia perché stabilita da un provvedimento successivo, sia perché il legislatore ha voluto tener conto delle specificità del calendario scolastico, evitando disparità di trattamento tra il personale con l’introduzione di una norma che interviene ad anno scolastico già abbondantemente avviato. |
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Legge di stabilità e fruizione delle ferie |
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 24 Maggio 2013 14:57)